Avvocato penalista - Le offese in scritti o in discorsi difensivi dinanzi all'autorità giudiziaria non sono punibili solo se sono relative all’oggetto della contesa.
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"" Cassazione, scriminante del diritto di difesa
Cassazione, scriminante del diritto di difesa art. 598 c.p.
Suprema Corte di Cassazione
Terza Sezione Civile – Sentenza del 21 Maggio 2013, n. 12402
La Cassazione ha affrontato il tema della scriminante di cui all’articolo 598 c.p. “per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria”, che permette alle parti la massima libertà nell’esercizio del diritto di difesa.
Gli ermellini hanno chiarito che l’esimente di cui sopra trova piena applicazione se le offese sono relative all’oggetto della controversia e, sempre che siano funzionali per le argomentazioni che sostengono la tesi prospettata.
Articolo 598 Codice Penale Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-scriminante-del-diritto-di-difesa/
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Avvocato penalista - Le offese in scritti o in discorsi difensivi dinanzi all'autorità giudiziaria non sono punibili solo se sono relative all’oggetto della contesa. |
"" Cassazione, scriminante del diritto di difesa
Cassazione, scriminante del diritto di difesa art. 598 c.p.
Suprema Corte di Cassazione
Terza Sezione Civile – Sentenza del 21 Maggio 2013, n. 12402
La Cassazione ha affrontato il tema della scriminante di cui all’articolo 598 c.p. “per offese in scritti o discorsi pronunciati dinanzi alla autorità giudiziaria”, che permette alle parti la massima libertà nell’esercizio del diritto di difesa.
Gli ermellini hanno chiarito che l’esimente di cui sopra trova piena applicazione se le offese sono relative all’oggetto della controversia e, sempre che siano funzionali per le argomentazioni che sostengono la tesi prospettata.
Articolo 598 Codice Penale Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Offese in scritti e discorsi pronunciati dinnanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative.
Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinnanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinnanzi a un’autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-scriminante-del-diritto-di-difesa/
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