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mercoledì 25 marzo 2015

Avvocato penalista - Il reato di maltrattamenti in famiglia, Art. 572 del Codice Penale, si integra anche nei casi di convivenza, purché la convivenza sia stabile e non soltanto occasionale.

Avvocato penalista - Il reato di maltrattamenti in famiglia, Art. 572 del Codice Penale, si integra anche nei casi di convivenza, purché la convivenza sia stabile e non soltanto occasionale.
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Avvocato penalista - Il reato di maltrattamenti in famiglia, Art. 572 del Codice Penale, si integra anche nei casi di convivenza, purché la convivenza sia stabile e non soltanto occasionale.
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"" Cassazione, maltrattamenti in famiglia e conviventi

Cassazione, maltrattamenti in famiglia e conviventi

Suprema Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale
Sentenza del 27 Maggio 2013, n. 22915

Con la sentenza di seguito riportata la Cassazione affronta il tema dei maltrattamenti in famiglia in relazione con le persone che convivono sotto lo stesso tetto.

Sull’argomento la Corte ha avuto modo di esprimersi in diverse occasioni e, anche in questo caso, il principio emerso è che soggetto passivo del reato non è soltanto “una persona della famiglia”, ma “una persona della famiglia o comunque convivente“.

Con la novella 1 ottobre 2012 n. 172 in cui si è parzialmente riformato l’art. 572 c.p., da “maltrattamenti in famiglia” in “maltrattamenti contro familiari e conviventi“, il Legislatore ha pertanto voluto assicurare piena tutela penale verso tutti i componenti del nucleo familiare sia con riferimento alla famiglia legale, ma anche ai membri delle unioni di fatto fondate sulla convivenza.

Sesta Sezione Penale – Sentenza del 27 Maggio 2013, n. 22915.

…omissis…

Il ricorrente contesta la legittimità della condanna per due motivi:

1) la relazione tra imputato e vittima non sarebbe assimilabile a una convivenza more uxorio;

2) le testimonianze a carico sarebbero state erroneamente valutate in senso colpevolistico;

Sotto il primo profilo, pregiudiziale rispetto al secondo, è opportuno rammentare che l’art. 572 c.p., nel perseguire la condotta di colui che “maltratta una persona della famiglia”, considera famiglia – per giurisprudenza consolidata – non soltanto quella legittima fondata sul matrimonio, ma anche quella di fatto, connotata da un rapporto tendenzialmente stabile fondato su legami di reciproca assistenza e protezione.

“Agli effetti dell’art. 572 c.p. – è stato affermato a partire da Cass., Sez. 2, 26.5.1966, Palombo, rv 101563 – deve considerarsi famiglia ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo e una donna vale pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio”.

Più precisamente si è affermato che sono da considerare persone della famiglia, anche i componenti della famiglia di fatto, fondata sulla reciproca volontà di vivere insieme, di generare figli, di avere beni in comune, di dare vita a un nucleo stabile e duraturo (v. ex plurimis, Sez. 6, 24.01.2007 n. 21239, Gatto, rv 236757; idem, 29.01.2008 n. 20647, rv 239726).

E proprio in riferimento alla famiglia di fatto è stato affermato che la convivenza more uxorio realizza una serie di relazioni di stima, di affetto e di fiducia, che corrispondono pienamente a quelle che caratterizzano la famiglia legittima.

In alcune sentenze si è aggiunto che, per la configurabilità del reato previsto dall’art. 572 c.p., non sarebbe necessario il requisito della convivenza o coabitazione (v. Cass., Sez. 3, 3.10.1997, rv. 208444).

A questo proposito, premessa la considerazione che la convivenza è, secondo l’id quod plerumque accidit, il fenomeno che rivela fisicamente il rapporto di solidarietà e protezione che lega due o più persone che formano un consorzio familiare, va precisato che la predetta affermazione vale nel caso di separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi, perchè, nonostante la cessazione della convivenza, persistono gli obblighi giuridici, sia pure attenuati, di assistenza materiale e morale nascenti dal matrimonio.

Non può valere, invece, nell’ipotesi della famiglia di fatto, perchè la cessazione della convivenza rende manifesta l’avvenuta estinzione dell’affectio che reggeva quella unione, a meno che altri elementi rivelino la prosecuzione del rapporto di reciproca assistenza che costituisce il fondamento volontario della famiglia di fatto.

Il legislatore, facendo tesoro dell’approdo cui è pervenuta la consolidata giurisprudenza di legittimità, con la novella 1 ottobre 2012 n. 172 ha parzialmente riformato l’art. 572 c.p., cambiando la rubrica da “maltrattamenti in famiglia” in “maltrattamenti contro familiari e conviventi” e precisando che soggetto passivo del reato non è soltanto “una persona della famiglia”, ma “una persona della famiglia o comunque convivente”.

In altre parole il legislatore, riconosciuto il valore sociale della convivenza come modello idoneo a costituire una di quelle formazioni sociali che l’ordinamento costituzionale si impegna a riconoscere e garantire (v. art. 2 Cost.), ha inteso assicurare tutela penale non solo ai componenti della famiglia legale, ma anche ai membri delle unioni di fatto fondate sulla convivenza.

Passando all’esame del caso concreto, si osserva che la sentenza impugnata, muovendo dal rilievo che “tra l’ I. e la V. v’era una relazione sentimentale protrattasi per parecchi anni (dal 2004 al 2009) sebbene con fasi alterne e dalla quale sono nati tre figli, che in diverse occasioni la V. si è assentata da casa per vivere con l’ I.”, ha ritenuto provata l’esistenza di un rapporto non meramente occasionale, ma abituale, “tale da far sorgere rapporti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale” e, quindi, ha concluso per l’assumibilità del fatto nella fattispecie di reato prevista dall’art. 572 c.p..

Senonché la conclusione raggiunta non resiste alle censure proposte dal ricorrente, perchè, da un lato, non si attiene alla nozione di persona della famiglia secondo l’accezione sopra delineata e, dall’altro, ignora con motivazione apodittica i rilievi formulati in fatto dal ricorrente.

Sotto il primo profilo, in base all’ermeneusi sopra svolta, si ricorda che, in difetto di convivenza, il rapporto familiare di fatto che costituisce il presupposto del reato contestato, va desunto dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza.

Sotto il secondo profilo, si osserva che l’asserito rapporto di reciproca assistenza sembrerebbe contraddetto dalle seguenti circostanze:

- che la relazione sentimentale, durata secondo il giudice d’appello per un periodo di sei anni, sarebbe cominciata con una convivenza di qualche mese presso la casa dei genitori dell’imputato e sarebbe poi proseguita con una frequentazione saltuaria e intermittente, posto che la vittima, ogni volta che si allontanava da casa per incontrare l’imputato, vi faceva ritorno coperta di lividi per le percosse ricevute;

- che la nascita dei tre figli parrebbe essere una conseguenza non voluta della relazione piuttosto che l’effetto di un progetto mirato a generare, allevare ed educare la prole, posto che, del primo figlio, a causa dell’incuria dei genitori, è stato dichiarato lo stato di adottabilità e, della sorte degli altri, non si ha notizia alcuna;

- che tanto l’imputato quanto la vittima sono descritti come soggetti immaturi, affetti da disturbi della personalità che ne compromettono la funzionalità in maniera significativa, privi di occupazione lavorativa, incapaci di condurre una vita responsabile.

La sentenza deve dunque essere annullata a causa dei rilevati vizi di violazione della norma penale e di motivazione soltanto apparente, e il giudice di rinvio, attenendosi all’interpretazione dell’art. 572 c.p., sopra specificata, dovrà riesaminare il fatto per accertare se la relazione intercorsa tra l’imputato e V.I., per il carattere di precarietà o stabilità e per le finalità che inducevano i due a frequentarsi, fosse tale da realizzare una famiglia di fatto.

In caso di risposta positiva, procederà poi a verificare se l’accusa di avere maltrattato la compagna con percosse, ingiurie e minacce sia fondata.

Si osserva infine che la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è allo stato infondata, perchè, stando all’imputazione e salvo diverso accertamento del giudice di merito, la permanenza del reato è durata fino al termine dell’anno 2006.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013.

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-maltrattamenti-in-famiglia-e-conviventi/
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