Avvocato penalista - Indossare magliette con slogan fascisti allo stadio integra uno dei reati di cui alla Legge n°. 205 del 25 giugno 1993.
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"" Magliette con slogan fascisti fuori dallo stadio
Magliette con slogan fascisti fuori dallo stadio, lo dice la Cassazione
Suprema Corte di Cassazione Penale Prima Sezione
Sentenza n. 39860/2013
I tifosi sono sempre molto folkloristici e pieni di fantasia.
Ce ne accorgiamo ogni domenica guardando le spettacolari scenografie che trasformano la “curva” dello stadio; però, purtroppo, non è sempre così e capita che le cronache del lunedì ci ricordino il motivo per cui i campi sportivi sono diventati un posto sempre meno frequentato dalle famiglie italiane.
Il caso esaminato da parte dei giudici della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza che si riporta non riguarda “risse” da stadio ma l’abbigliamento usato da alcuni tifosi.
Forse qualcuno potrebbe dire che l’immagine scelta per questo post non è adatta al tema trattato ma, rispondiamo subito dicendo che preferiamo inserire due comunissimi e normalissimi tifosi “puri” e non essere in tema con l’argomento che inserire l’immagine di tifoserie estreme che poco hanno a che fare con lo sport e coi valori degli sportivi.
Il principio generale espresso dalla Cassazione che vale per tutte le rappresentazioni sportive riguardava un incontro di Hockey svoltosi in Alto Adige.
Per gli ermellini, “presentarsi esibendo una maglia con le scritte ed i simboli inneggianti al fascista ed ai valori dell’ideologia fascista integra la condotta di uso di simboli propri delle organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati e sanzionati dalla legge n. 205 del 1993 che richiama l’art. 3 della legge n. 654 del 1975″.
Pertanto, i supremi giudici hanno affermato che “correttamente e con discorso giustificativo compiuto ed immune da vizi denunciati, la corte territoriale ha ritenuto la configurabilità della contravvenzione contestata, tenuto conto del luogo di consumazione del fatto e dell’occasione in cui è stata posta in essere la condotta”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/magliette-slogan-fascisti-fuori-dallo-stadio/
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Avvocato penalista - Indossare magliette con slogan fascisti allo stadio integra uno dei reati di cui alla Legge n°. 205 del 25 giugno 1993. |
"" Magliette con slogan fascisti fuori dallo stadio
Magliette con slogan fascisti fuori dallo stadio, lo dice la Cassazione
Suprema Corte di Cassazione Penale Prima Sezione
Sentenza n. 39860/2013
I tifosi sono sempre molto folkloristici e pieni di fantasia.
Ce ne accorgiamo ogni domenica guardando le spettacolari scenografie che trasformano la “curva” dello stadio; però, purtroppo, non è sempre così e capita che le cronache del lunedì ci ricordino il motivo per cui i campi sportivi sono diventati un posto sempre meno frequentato dalle famiglie italiane.
Il caso esaminato da parte dei giudici della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza che si riporta non riguarda “risse” da stadio ma l’abbigliamento usato da alcuni tifosi.
Forse qualcuno potrebbe dire che l’immagine scelta per questo post non è adatta al tema trattato ma, rispondiamo subito dicendo che preferiamo inserire due comunissimi e normalissimi tifosi “puri” e non essere in tema con l’argomento che inserire l’immagine di tifoserie estreme che poco hanno a che fare con lo sport e coi valori degli sportivi.
Il principio generale espresso dalla Cassazione che vale per tutte le rappresentazioni sportive riguardava un incontro di Hockey svoltosi in Alto Adige.
Per gli ermellini, “presentarsi esibendo una maglia con le scritte ed i simboli inneggianti al fascista ed ai valori dell’ideologia fascista integra la condotta di uso di simboli propri delle organizzazioni nazionaliste ed i comportamenti vietati e sanzionati dalla legge n. 205 del 1993 che richiama l’art. 3 della legge n. 654 del 1975″.
Pertanto, i supremi giudici hanno affermato che “correttamente e con discorso giustificativo compiuto ed immune da vizi denunciati, la corte territoriale ha ritenuto la configurabilità della contravvenzione contestata, tenuto conto del luogo di consumazione del fatto e dell’occasione in cui è stata posta in essere la condotta”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/magliette-slogan-fascisti-fuori-dallo-stadio/
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