Avvocato penalista - La ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento è ammissibile nelle sole ipotesi di errore manifesto.
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"" La Cassazione spiega quando è ricorribile la sentenza di patteggiamento?
La Cassazione spiega quando è ricorribile la sentenza di patteggiamento?
Corte di Cassazione Penale Sezione Feriale
Sentenza del 22 Agosto 2013, n. 35432
Nella sentenza che si riporta, la Cassazione ha trattato il tema della ricorribilità della sentenza di patteggiamento.
Un argomento molto discusso tra gli operatori del diritto che necessitava sicuramente di ulteriori chiarimenti da parte dei Giudici di Piazza Cavour al fine di stabilire quelle che sono le ipotesi per l’ammissibilità.
Secondo gli ermellini, “la ricorribilità della sentenza di patteggiamento è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicchè deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l’errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che “dissimuli un’illegale trattativa sul nomen iuris“, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità“.
Sempre in materia di patteggiamento, la Cassazione recentemente ha risposto anche ad un’altra domanda : il patteggiamento è una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione?
Ecco la risposta della Corte (Sentenza 34283/2013).""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/ricorribilita-patteggiamento-sentenza-cassazione/
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Avvocato penalista - La ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento è ammissibile nelle sole ipotesi di errore manifesto. |
"" La Cassazione spiega quando è ricorribile la sentenza di patteggiamento?
La Cassazione spiega quando è ricorribile la sentenza di patteggiamento?
Corte di Cassazione Penale Sezione Feriale
Sentenza del 22 Agosto 2013, n. 35432
Nella sentenza che si riporta, la Cassazione ha trattato il tema della ricorribilità della sentenza di patteggiamento.
Un argomento molto discusso tra gli operatori del diritto che necessitava sicuramente di ulteriori chiarimenti da parte dei Giudici di Piazza Cavour al fine di stabilire quelle che sono le ipotesi per l’ammissibilità.
Secondo gli ermellini, “la ricorribilità della sentenza di patteggiamento è ammessa nelle sole ipotesi di errore manifesto, ossia quando sussiste realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicchè deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l’errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che “dissimuli un’illegale trattativa sul nomen iuris“, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità“.
Sempre in materia di patteggiamento, la Cassazione recentemente ha risposto anche ad un’altra domanda : il patteggiamento è una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione?
Ecco la risposta della Corte (Sentenza 34283/2013).""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/ricorribilita-patteggiamento-sentenza-cassazione/
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