Avvocato penalista - Denuncia il fidanzato e poi lo sposa; ma la ritrattazione non fa caducare i reati di violenza privata e minaccia aggravata commessi.
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"" Permanenza del reato. Prima denuncia il fidanzato ma poi lo sposa
Permanenza del reato. Prima denuncia il fidanzato ma poi lo sposa
Suprema Corte di Cassazione Penale Quinta Sezione
Sentenza 8 marzo – 5 agosto 2013, n. 33804
Presidente Zecca – Relatore Settembre
Nella sentenza che si riporta i giudici trattano il caso di una donna che, in un primo momento ha denunciato il fidanzato perché questo l’aveva afferrata per i capelli costringendola, con violenza fisica, a restare all’interno della propria auto, dove veniva percossa e minacciata con un coltello.
Veniva dunque ad integrarsi il reato di cui all’art. 610 c.p. (e altri) poiché si limitava la libertà fisica e morale della vittima ma alla fine, confermando che la realtà supera sempre e di gran lunga la fantasia, la donna ha deciso di sposare il suo aggressore, negando in dibattimento di essere stata minacciata pertanto, “la rappresentazione edulcorata e parziale della vicenda processuale contenuta nel ricorso non era dunque idonea a scardinare la chiara e puntuale ricostruzione operata dai giudici di merito in ordine all’integrazione degli elementi costitutivi dei reati di violenza privata e minaccia aggravata“.
Secondo quanto è stato deciso dagli ermellini però “sovviene, in questo caso, il principio di diritto affermato da questa Corte, in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/permanenza-del-reato-violenza-minaccia/
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Avvocato penalista - Denuncia il fidanzato e poi lo sposa; ma la ritrattazione non fa caducare i reati di violenza privata e minaccia aggravata commessi. |
"" Permanenza del reato. Prima denuncia il fidanzato ma poi lo sposa
Permanenza del reato. Prima denuncia il fidanzato ma poi lo sposa
Suprema Corte di Cassazione Penale Quinta Sezione
Sentenza 8 marzo – 5 agosto 2013, n. 33804
Presidente Zecca – Relatore Settembre
Nella sentenza che si riporta i giudici trattano il caso di una donna che, in un primo momento ha denunciato il fidanzato perché questo l’aveva afferrata per i capelli costringendola, con violenza fisica, a restare all’interno della propria auto, dove veniva percossa e minacciata con un coltello.
Veniva dunque ad integrarsi il reato di cui all’art. 610 c.p. (e altri) poiché si limitava la libertà fisica e morale della vittima ma alla fine, confermando che la realtà supera sempre e di gran lunga la fantasia, la donna ha deciso di sposare il suo aggressore, negando in dibattimento di essere stata minacciata pertanto, “la rappresentazione edulcorata e parziale della vicenda processuale contenuta nel ricorso non era dunque idonea a scardinare la chiara e puntuale ricostruzione operata dai giudici di merito in ordine all’integrazione degli elementi costitutivi dei reati di violenza privata e minaccia aggravata“.
Secondo quanto è stato deciso dagli ermellini però “sovviene, in questo caso, il principio di diritto affermato da questa Corte, in base al quale, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/permanenza-del-reato-violenza-minaccia/
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