Avvocato penalista - Il delitto di violenza sessuale su minore si integra anche senza il contatto fisico, se l'azione del reo è stata invasiva, costrittiva o idonea a carpire il consenso.
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"" Violenza sessuale su minore anche senza contatto fisico
Violenza sessuale su minore anche senza contatto fisico
Suprema Corte di Cassazione Penale – Sezione IV
Sentenza 22 luglio 2013 (ud. 16 aprile 2013), n. 31290
Presidente Bianchi, Relatore Izzo
La Cassazione ha affrontato un tema molto delicato che riguarda il reato di cui all’art. 609 quater c.p. atti sessuali con minori.
Nella fattispecie, gli ermellini, analizzavano un caso che già era stato sottoposto alla loro attenzione; infatti, il ricorso era stato presentato a seguito della nuova decisione presa dalla Corte territoriale che era stata nuovamente incaricata di trattare il caso dopo un precedente annullamento con rinvio da parte di Piazza Cavour.
In appello veniva confermata la condanna di primo grado per le condotte dell’imputato che, secondo i giudici, erano tali da compromettere lo sviluppo psicofisico dei minori e, pertanto, non potevano essere qualificate come “semplici” molestie, ma, anzi, erano idonei a configurare il reato di violenza sessuale anche se non vi era stato alcun contatto fisico.
I giudici d’appello sono giunti a questa decisione anche perchè hanno preso in considerazione tutta la recente giurisprudenza sull’argomento, tendente sempre di più a tutelare i minori da ogni tipo di abuso.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione perchè lamentava una erronea applicazione della legge proprio perchè, a suo dire, non era stata provata la condotta lesiva basandosi sul fatto che tra lui e la vittima non vi era stato alcun contatto.
Non c’è stato nulla da fare.
La Cassazione ha rigettato il ricorso perché, stando alla recente giurisprudenza di legittimità che ha più volte trattato l’argomento specie nei chiarimenti delle differenze sostanziali tra il delitto di violenza sessuale e la contravvenzione di molestie, in cui si precisa che la nozione di “atti sessuali” di cui all’articolo 609 bis c.p., intende sia la congiunzione carnale che gli atti di libidine che invece precedentemente venivano considerati e disciplinati in maniera distinta e separata, adesso non può non essere considerata come che ci sia stato un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2941 del 28/09/1999 Cc. (dep. 03/11/1999), Rv. 215100).
In poche parole, dalle argomentazioni esposte dalla Cassazione si deduce che non possono qualificarsi come “atti sessuali” tutti quei comportamenti che, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però capaci di interferire nella sfera della sessualità fisica della vittima (cfr. anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23094 del 11/05/2011 Ud. (dep. 08/06/2011), Rv. 250654; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7365 del 18/01/2012 Ud. (dep. 24/02/2012), Rv. 252132).
Piazza Cavour precisa che nel caso di specie, i delitti per i quali l’imputato è stato condannato proprio perché non sono stati consumati, sono rimasti al livello di tentativo, ma ciò non toglie che siano idonei a invadere la sfera corporea della vittima ed è proprio questo che era tenuta a valutare la Corte che ha quindi giustamente condannato l’imputato prescindendo dalla prova relativa al fatto che la corporeità tra questo e la vittima ci sia stata e no.
In base a questo ragionamento la Cassazione ha dunque affermato che il comportamento tenuto dall’imputato nei confronti della vittima, per le frasi pronunciate e per gli inviti a consumare gli atti sessuali, presentava una invasività tale da essere stata ritenuta dal giudice di merito, con valutazione ex ante, idonea alla costrizione ovvero a carpire il consenso agli atti sessuali invocati.
Articolo 609 bis Codice Penale Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Articolo 609 quater Codice Penale Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-sentenza-violenza-sessuale-su-minore/
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Avvocato penalista - Il delitto di violenza sessuale su minore si integra anche senza il contatto fisico, se l'azione del reo è stata invasiva, costrittiva o idonea a carpire il consenso. |
"" Violenza sessuale su minore anche senza contatto fisico
Violenza sessuale su minore anche senza contatto fisico
Suprema Corte di Cassazione Penale – Sezione IV
Sentenza 22 luglio 2013 (ud. 16 aprile 2013), n. 31290
Presidente Bianchi, Relatore Izzo
La Cassazione ha affrontato un tema molto delicato che riguarda il reato di cui all’art. 609 quater c.p. atti sessuali con minori.
Nella fattispecie, gli ermellini, analizzavano un caso che già era stato sottoposto alla loro attenzione; infatti, il ricorso era stato presentato a seguito della nuova decisione presa dalla Corte territoriale che era stata nuovamente incaricata di trattare il caso dopo un precedente annullamento con rinvio da parte di Piazza Cavour.
In appello veniva confermata la condanna di primo grado per le condotte dell’imputato che, secondo i giudici, erano tali da compromettere lo sviluppo psicofisico dei minori e, pertanto, non potevano essere qualificate come “semplici” molestie, ma, anzi, erano idonei a configurare il reato di violenza sessuale anche se non vi era stato alcun contatto fisico.
I giudici d’appello sono giunti a questa decisione anche perchè hanno preso in considerazione tutta la recente giurisprudenza sull’argomento, tendente sempre di più a tutelare i minori da ogni tipo di abuso.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione perchè lamentava una erronea applicazione della legge proprio perchè, a suo dire, non era stata provata la condotta lesiva basandosi sul fatto che tra lui e la vittima non vi era stato alcun contatto.
Non c’è stato nulla da fare.
La Cassazione ha rigettato il ricorso perché, stando alla recente giurisprudenza di legittimità che ha più volte trattato l’argomento specie nei chiarimenti delle differenze sostanziali tra il delitto di violenza sessuale e la contravvenzione di molestie, in cui si precisa che la nozione di “atti sessuali” di cui all’articolo 609 bis c.p., intende sia la congiunzione carnale che gli atti di libidine che invece precedentemente venivano considerati e disciplinati in maniera distinta e separata, adesso non può non essere considerata come che ci sia stato un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2941 del 28/09/1999 Cc. (dep. 03/11/1999), Rv. 215100).
In poche parole, dalle argomentazioni esposte dalla Cassazione si deduce che non possono qualificarsi come “atti sessuali” tutti quei comportamenti che, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però capaci di interferire nella sfera della sessualità fisica della vittima (cfr. anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23094 del 11/05/2011 Ud. (dep. 08/06/2011), Rv. 250654; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7365 del 18/01/2012 Ud. (dep. 24/02/2012), Rv. 252132).
Piazza Cavour precisa che nel caso di specie, i delitti per i quali l’imputato è stato condannato proprio perché non sono stati consumati, sono rimasti al livello di tentativo, ma ciò non toglie che siano idonei a invadere la sfera corporea della vittima ed è proprio questo che era tenuta a valutare la Corte che ha quindi giustamente condannato l’imputato prescindendo dalla prova relativa al fatto che la corporeità tra questo e la vittima ci sia stata e no.
In base a questo ragionamento la Cassazione ha dunque affermato che il comportamento tenuto dall’imputato nei confronti della vittima, per le frasi pronunciate e per gli inviti a consumare gli atti sessuali, presentava una invasività tale da essere stata ritenuta dal giudice di merito, con valutazione ex ante, idonea alla costrizione ovvero a carpire il consenso agli atti sessuali invocati.
Articolo 609 bis Codice Penale Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Articolo 609 quater Codice Penale Atti sessuali con minorenne
Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-sentenza-violenza-sessuale-su-minore/
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