Avvocato penalista - La prova logica nel diritto penale.
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"" La Cassazione affronta il tema della logicità della prova
La Cassazione affronta il tema della logicità della prova
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 6 marzo – 3 aprile 2014, n. 15386
Presidente Lombardi – Relatore Settembre
La sentenza che si riporta di seguito ha permesso alla quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione di affrontare una interessante questione riguardante la logicità della prova.
Il caso esaminato riguardava il reato di furto aggravato poiché il ladro, si è introdotto dentro un’abitazione prima per prendere l’autovettura che era parcheggiata nelle vicinanze ma poi è rientrato nella casa della vittima per asportarne anche gli oggetti d’oro che vi erano custoditi.
La prova della responsabilità è stata desunta dal fatto che nella stessa giornata e nello stesso posto (all’esterno di un ristorante in cui erano in corso i festeggiamenti per un matrimonio) furono prelevate da altra autovettura le chiavi di casa del proprietario, per poi svaligiarne l’abitazione sita a circa 60 km di distanza.
In questo caso il ladro è stato colto in flagranza di reato, arrestato e processato per direttissima.
Due i motivi del ricorso.
Col primo censura la sentenza per illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità.
L’imputato lamentava che la Corte d’appello abbia attribuito valore indiziario a semplici congetture, in assenza di prove concrete che rimandino ad una partecipazione al furto, ed abbia dato per certa la partecipazione di un concorrente nei reati, in assenza di prove o indizi che suffraghino tale impostazione; che non abbia dato una precisa qualificazione al concorso e non ne abbia individuato, in concreto, le forme di espressione; che abbia valorizzato, contro l’imputato, un dato assolutamente neutro oltre che estraneo al materiale probatorio legittimamente acquisito al processo.
Col secondo si duole della ritenuta sussistenza, in relazione al furto delle chiavi dell’abitazione, dell’aggravante dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., motivata con l’osservazione, del tutto incongrua, che insieme alle chiavi dell’abitazione si trovavano altre chiavi (verosimilmente, quelle di dotazione dell’auto), nonché della ritenuta inammissibilità del motivo per carenza d’interesse (la Corte ha ritenuto che l’eliminazione dell’aggravante dell’art. 625, comma 1, n. 7, non gioverebbe all’imputato, atteso che il numero delle aggravanti contestate farebbe comunque rientrare il fatto nella previsione dell’art. 625, comma 2, c.p.).
Il ricorrente segnala, per converso, il pregiudizio derivategli dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., ove sia confermata la condanna per furto pluriaggravato.
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati. “È necessario, pertanto, che il giudice dia conto delle speciali ragioni che – in base alle circostanze concrete – hanno reso necessitata la custodia della cosa all’interno dell’autoveicolo.
Nel caso di specie tale “necessità” non è stata esplicitata, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che “il mazzo di chiavi sottratto non conteneva solo quelle dell’abitazione della persona offesa ma anche altre chiavi, alcune delle quali verosimile dotazione dell’auto”.
Dal che non è dato comprendere se la “necessità”, rilevante ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sia collegata alla presenza, nell’auto, di una copia delle chiavi della stessa vettura e se la presenza delle chiavi suddette sia reale o solo “verosimile“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-affronta-il-tema-della-logicita-della-prova/
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"" La Cassazione affronta il tema della logicità della prova
La Cassazione affronta il tema della logicità della prova
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 6 marzo – 3 aprile 2014, n. 15386
Presidente Lombardi – Relatore Settembre
La sentenza che si riporta di seguito ha permesso alla quinta sezione della Suprema Corte di Cassazione di affrontare una interessante questione riguardante la logicità della prova.
Il caso esaminato riguardava il reato di furto aggravato poiché il ladro, si è introdotto dentro un’abitazione prima per prendere l’autovettura che era parcheggiata nelle vicinanze ma poi è rientrato nella casa della vittima per asportarne anche gli oggetti d’oro che vi erano custoditi.
La prova della responsabilità è stata desunta dal fatto che nella stessa giornata e nello stesso posto (all’esterno di un ristorante in cui erano in corso i festeggiamenti per un matrimonio) furono prelevate da altra autovettura le chiavi di casa del proprietario, per poi svaligiarne l’abitazione sita a circa 60 km di distanza.
In questo caso il ladro è stato colto in flagranza di reato, arrestato e processato per direttissima.
Due i motivi del ricorso.
Col primo censura la sentenza per illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità.
L’imputato lamentava che la Corte d’appello abbia attribuito valore indiziario a semplici congetture, in assenza di prove concrete che rimandino ad una partecipazione al furto, ed abbia dato per certa la partecipazione di un concorrente nei reati, in assenza di prove o indizi che suffraghino tale impostazione; che non abbia dato una precisa qualificazione al concorso e non ne abbia individuato, in concreto, le forme di espressione; che abbia valorizzato, contro l’imputato, un dato assolutamente neutro oltre che estraneo al materiale probatorio legittimamente acquisito al processo.
Col secondo si duole della ritenuta sussistenza, in relazione al furto delle chiavi dell’abitazione, dell’aggravante dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., motivata con l’osservazione, del tutto incongrua, che insieme alle chiavi dell’abitazione si trovavano altre chiavi (verosimilmente, quelle di dotazione dell’auto), nonché della ritenuta inammissibilità del motivo per carenza d’interesse (la Corte ha ritenuto che l’eliminazione dell’aggravante dell’art. 625, comma 1, n. 7, non gioverebbe all’imputato, atteso che il numero delle aggravanti contestate farebbe comunque rientrare il fatto nella previsione dell’art. 625, comma 2, c.p.).
Il ricorrente segnala, per converso, il pregiudizio derivategli dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., ove sia confermata la condanna per furto pluriaggravato.
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati. “È necessario, pertanto, che il giudice dia conto delle speciali ragioni che – in base alle circostanze concrete – hanno reso necessitata la custodia della cosa all’interno dell’autoveicolo.
Nel caso di specie tale “necessità” non è stata esplicitata, essendosi la Corte di merito limitata ad affermare che “il mazzo di chiavi sottratto non conteneva solo quelle dell’abitazione della persona offesa ma anche altre chiavi, alcune delle quali verosimile dotazione dell’auto”.
Dal che non è dato comprendere se la “necessità”, rilevante ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 7, c.p., sia collegata alla presenza, nell’auto, di una copia delle chiavi della stessa vettura e se la presenza delle chiavi suddette sia reale o solo “verosimile“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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