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martedì 6 gennaio 2015

Avvocato penalista - Centri benessere, massaggiatrici e prostituzione; la Cassazione precisa che occorre una motivazione congruente, per logica e principi di diritto.

Avvocato penalista - Centri benessere, massaggiatrici e prostituzione; la Cassazione precisa che  occorre una motivazione congruente, per logica e principi di diritto. 
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Avvocato penalista - Centri benessere, massaggiatrici e prostituzione; la Cassazione precisa che  occorre una motivazione congruente, per logica e principi di diritto.  
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"" Cassazione, centri benessere, massaggiatrici e prostituzione
 
Cassazione, centri benessere, massaggiatrici e prostituzione
 
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 21 marzo – 1° aprile 2014, n. 15968
Presidente Teresi – Relatore Ramacci
 
La Corte ha esaminato un caso in cui il Tribunale di Verona, con ordinanza del 30.7.2013 ha rigettato la richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona nei confronti di un uomo, indagato insieme ad altri, per i reati di cui agli artt. 3 n. 8 e 4 nn. 5 e 7 legge 75/1958 nella sua qualità di titolare di un centro benessere all’interno del quale alcune massaggiatrici praticavano, dietro pagamento, atti sessuali consistiti in toccamenti e masturbazioni.
 
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione lamentando :
 
- il vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria, rappresentando che l’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente valutato le dichiarazioni rese dai clienti del centro benessere, dal contenuto delle quali non emergerebbe il suo coinvolgimento, avendo costoro effettuato il pagamento delle prestazioni in un caso direttamente alla massaggiatrice e, nell’altro, ad una ragazza Europea che sedeva alla cassa;
 
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione sulla scelta della misura applicata, non avendo i giudici specificato le ragioni per le quali gli arresti domiciliari dovessero ritenersi adeguati anche a fronte della incensuratezza dell’indagato;
 
- la violazione di legge, osservando che il Tribunale non avrebbe considerato che l’indagato, in quanto incensurato, avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena, operando così il divieto di applicazione di misure cautelari custodiali.
 
Per la Corte il ricorso è fondato e, nel motivare la decisione i giudici preliminarmente ricordano che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. Sez. VI n. 11194, 22 marzo 2012; Sez. V, n. 46124, 15 dicembre 2008)”.
 
Inoltre, si legge in sentenza, “con specifico riferimento al ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si è inoltre osservato che alla Corte “spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie”. (SS. UU n. 11, 2 maggio 2000. V. anche Sez. IV n. 26992, 20 giugno 2013; Sez. IV n.22500, 8 giugno 2007)“.
 
Secondo Piazza Cavour nel caso di specie “emerge con chiarezza la sussistenza della lacuna motivazionale dedotta dal ricorrente“.
 
Infatti “un generico richiamo al provvedimento applicativo della misura oggetto di impugnazione, il Tribunale osserva che i fatti attribuiti al ricorrente sono stati accertati nell’ambito di una più vasta indagine, sulla quale, però, non viene fornita alcuna indicazione ulteriore, limitandosi l’ordinanza impugnata a specificare che la stessa riguardava alcuni “centri benessere” all’interno dei quali, secondo le sommarie informazioni acquisite dai clienti, alcune cittadine cinesi, impiegate come massaggiatrici, praticavano il meretricio“. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
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