Avvocato penalista - Commette abuso o reato edilizio solo chi realizza l'opera e non pure chi è stato nominato custode di essa.
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"" Abuso edilizio, ne risponde chi realizza l’opera
Abuso edilizio, ne risponde chi realizza l’opera
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 21 gennaio – 24 marzo 2014, n. 13841
Presidente Squassoni – Relatore Scarcella
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato un caso di abuso edilizio precisando che “la circostanza di aver accettato la nomina quale custode giudiziario, in difetto di ulteriori elementi, non costituisce, ex se, comportamento che si risolve in un contributo causale alla realizzazione del fatto illecito“.
Riguardo ad uno dei motivi del ricorso, gli ermellini hanno spiegato che “la Corte territoriale si limita ad affermare nell’impugnata sentenza che la richiesta di escussione dei testimoni ex art. 507 c.p.p. si appalesava come assolutamente non necessaria ai fini del decidere.
La difesa ritiene che la mancata assunzione della prova richiesta a discarico, violi l’art. 606, lett. d) c.p.p. per mancata applicazione dell’art. 507 c.p.p.“
Si legge ancora in sentenza “È infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non può essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (v., tra le tante: Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013 – dep. 01/03/2013, Pg in proc. Muraca e altri, Rv. 254974)“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/abuso-edilizio-ne-risponde-chi-realizza-lopera/
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Avvocato penalista - Commette abuso o reato edilizio solo chi realizza l'opera e non pure chi è stato nominato custode di essa. |
"" Abuso edilizio, ne risponde chi realizza l’opera
Abuso edilizio, ne risponde chi realizza l’opera
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Penale
Sentenza 21 gennaio – 24 marzo 2014, n. 13841
Presidente Squassoni – Relatore Scarcella
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha esaminato un caso di abuso edilizio precisando che “la circostanza di aver accettato la nomina quale custode giudiziario, in difetto di ulteriori elementi, non costituisce, ex se, comportamento che si risolve in un contributo causale alla realizzazione del fatto illecito“.
Riguardo ad uno dei motivi del ricorso, gli ermellini hanno spiegato che “la Corte territoriale si limita ad affermare nell’impugnata sentenza che la richiesta di escussione dei testimoni ex art. 507 c.p.p. si appalesava come assolutamente non necessaria ai fini del decidere.
La difesa ritiene che la mancata assunzione della prova richiesta a discarico, violi l’art. 606, lett. d) c.p.p. per mancata applicazione dell’art. 507 c.p.p.“
Si legge ancora in sentenza “È infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la mancata assunzione di una prova decisiva – quale motivo di impugnazione per cassazione – può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non può essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (v., tra le tante: Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013 – dep. 01/03/2013, Pg in proc. Muraca e altri, Rv. 254974)“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/abuso-edilizio-ne-risponde-chi-realizza-lopera/
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