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mercoledì 14 gennaio 2015

Avvocato penalista - Il Notaio non può delegare ai collaboratori di studio le sue funzioni notarili.

Avvocato penalista - Il Notaio non può delegare ai collaboratori di studio le sue funzioni notarili.

E mi sembra una decisione di legittimità molto giusta, atteso che, come ci insegna un'antica massima del diritto romano, delegata potestas, non potest delegari...
 
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Avvocato penalista - Il Notaio non può delegare ai collaboratori di studio le sue funzioni notarili.  
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"" Notaio e indelegabilità delle proprie funzioni.

Notaio e indelegabilità delle proprie funzioni.

Suprema Corte di Cassazione II Sezione Civile
Sentenza 4 febbraio – 4 aprile 2014, n. 8036
Presidente Triola – Relatore Mazzacane.

Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha precisato che il notaio è tenuto a svolgere, senza delegare integralmente ai suoi collaboratori, le funzioni competenti derivate dalla ricezione degli atti notarili.

Nell’ambito di un procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica di Savona nei confronti di un notaio, in relazione ai reati di riciclaggio e ad altri connessi, veniva disposta a carico del suddetto professionista la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione, successivamente revocata.

A seguito della comunicazione di tali provvedimenti al Consiglio Notarile Distrettuale di Savona, detto organo, avendo ritenuto che nel corso delle indagini svolte in sede penale era emersa una organizzazione del lavoro da parte del notaio incompatibile con il disposto dell’art. 47 secondo comma L. N. in quanto caratterizzata da un amplissimo ricorso alla delega a favore dei suoi numerosi collaboratori con conseguente elusione del carattere personale della prestazione professionale, deliberava l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del notaio per la violazione della norma sopra menzionata.

La Corte, esaminando i motivi del ricorso, ha rilevato che “il Consiglio Notarile Distrettuale di Savona, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 47 della L. N. e 67 del R.D. n. 1326 del 1914, censura l’ordinanza impugnata per l’interpretazione resa del citato art. 47 e per aver quindi ritenuto almeno in parte surrogabile l’attività del notaio, quantomeno nella fase di istruttoria della pratica, ad opera di suoi qualificati collaboratori; in realtà tale interpretazione non è consentita dalla formulazione della norma ora richiamata, posto che secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato l’attività del notaio è caratterizzata da una assoluta personalità ed indelegabilità delle proprie funzioni”.

Inoltre, l’articolo 36 (Principi di Deontologia Professionale) prevede che “L’esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal rapporto personale con le parti. La facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l’esecuzione dell’incarico personale”; l’art. 37 prevede poi che “In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari…per l’indagine sulla volontà delle parti, da svolgere in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli”; è invero evidente – dinanzi a tali disposizioni (costituenti regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme sull’etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all’autonomia del Consiglio Notarile ai sensi della L. 7-6-1991 n. 220, vedi Cass. 7-7-2003 n. 10683) che prescrivono una presenza costante del notaio nell’intero segmento del rapporto professionale instaurato personalmente con le parti onde coglierne la effettiva volontà in relazione alla stesura dell’atto, e quindi prevedono un obbligo di personali interlocuzioni e verifiche prima e non solo dopo la predisposizione dell’atto da leggere alle parti – che il notaio che delega ai suoi collaboratori la predisposizione di un atto, limitandosi a chiedere alle parti, al momento della stipula, se il contenuto dello stesso corrisponda alla loro volontà, viene meno a tali obblighi di natura deontologica”.

In definitiva “deve quindi confermarsi l’orientamento espresso da questa Corte al riguardo secondo cui i doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell’atto da leggere alle parti, con la conseguenza che deve escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare (Cass. 18-3-2008 n. 7274; vedi anche Cass. 30-11-2006 n. 25487), e che in tema di responsabilità disciplinari a carico di notai costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista il quale proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell’atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall’art. 138 della L. N. come sostituito dall’art. 22 del D. LGS. 1-8-2006 n. 249 (Cass. S.U. 31-7-2012 n. 13617)”.

La corte conclude ribadendo dunque che “l notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento in riferimento al ricevimento degli atti notarili e con specifico riguardo alle indagine relativa alle individuazione delle volontà delle parti, dalla fase delle attività preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, senza possibilità di delegare integralmente ai suoi collaboratori dette attività, e senza alcuna distinzione tra atti “routinari” ed atti non “routinari”; conseguentemente in sede di rinvio occorrerà procedere ad un nuovo esame della controversia in conformità dell’enunciato principio di diritto onde accertare le effettive modalità con le quali il notaio ha svolto le sue funzioni professionali con specifico riferimento agli atti cosiddetti “routinari” o seriali”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/notaio-indelegabilita-delle-proprie-funzioni/
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