Avvocato penalista - La costituzione di parte civile (Articolo 76 del Codice di Procedura Penale) e il sostituto del difensore: le regole, le potestà e i limiti.
___________________________________
___________________________________
" Il sostituto del difensore e la costituzione di parte civile
Il sostituto del difensore e la costituzione di parte civile
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza n. 5860 ud. 17/01/2014 – dep.06/02/2014
Dott. LOMBARDI Alfredo Mari – Presidente –
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere –
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giusepp – rel. Consigliere –
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere -
La Cassazione, con la sentenza che si riporta di seguito, ha trattato il caso della costituzione di parte civile da parte del sostituto del difensore e, ovviamente, di tutte le altre situazioni collegate all’istituto giuridico esaminato.
Nel caso di specie, veniva impugnata la sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 76 cod. proc. pen., in quanto la costituzione di parte civile era avvenuta con il ministero di un sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale mentre, con un secondo motivo, si lamentavano vizi motivazionali per avere il giudice di merito fondato l’affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della moglie della persona offesa, omettendo qualunque valutazione delle prove a discarico e, in particolare, di alcuni testi che avevano escluso qualunque aggressione, fisica o verbale, da parte dell’imputato in danno del suo antagonista.
Articolo 76 Codice di Procedura Penale Costituzione di parte civile
1. L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [84, 92 c.p.p.]
La Cassazione, esaminando i motivi del ricorso e rigettandoli per infondatezza ha osservato che “è certamente esatto che al sostituto del difensore compete l’esercizio dei poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti e non spetta l’esercizio di quei poteri, di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale.
In particolare, al sostituto del difensore della persona offesa non spetta il potere di costituzione di parte civile, che, tuttavia, la persona offesa o il danneggiato (possono delegare ad un terzo o al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è rilasciato il mandato alle liti (Sez. 4, n. 22601 del 13/05/2005, Fiorenzano, Rv. 231793)” ma, nel caso in commento, veniva evidenziato dai Supremi Giudici che “nello stesso atto con il quale ha conferito la procura speciale al difensore, ha attribuito a quest’ultimo il potere di nominare un sostituto processuale” e, pertanto ha conferito a quest’ultimo “gli stessi poteri del procuratore speciale nominato“.
E’ dunque evidente che la parte ha inteso consentire al difensore nominato non solo di individuare un sostituto processuale, ma anche di nominare altra persona, con gli stessi poteri di natura sostanziale e processuale conferiti al procuratore speciale medesimo.
In definitiva, è sempre alla volontà della parte sostanziale che va ricondotto, per il tramite della procura, il potere di esercitare l’azione civile nel processo penale.
Quanto al secondo motivo la Corte lo ha ritenuto “inammissibile, dal momento che il ricorrente non specifica il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, che sarebbero state ignorate dai giudici di merito, in tal modo non consentendo di verificare la rilevanza del denunciato vizio motivazionale“.
Al riguardo, va ribadito che il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192). ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/sostituto-difensore-costituzione-parte-civile/ ___________________________________
___________________________________
___________________________________
Avvocato penalista - La costituzione di parte civile (Articolo 76 del Codice di Procedura Penale) e il sostituto del difensore: le regole, le potestà e i limiti. |
" Il sostituto del difensore e la costituzione di parte civile
Il sostituto del difensore e la costituzione di parte civile
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza n. 5860 ud. 17/01/2014 – dep.06/02/2014
Dott. LOMBARDI Alfredo Mari – Presidente –
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere –
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giusepp – rel. Consigliere –
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere -
La Cassazione, con la sentenza che si riporta di seguito, ha trattato il caso della costituzione di parte civile da parte del sostituto del difensore e, ovviamente, di tutte le altre situazioni collegate all’istituto giuridico esaminato.
Nel caso di specie, veniva impugnata la sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 76 cod. proc. pen., in quanto la costituzione di parte civile era avvenuta con il ministero di un sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale mentre, con un secondo motivo, si lamentavano vizi motivazionali per avere il giudice di merito fondato l’affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni della moglie della persona offesa, omettendo qualunque valutazione delle prove a discarico e, in particolare, di alcuni testi che avevano escluso qualunque aggressione, fisica o verbale, da parte dell’imputato in danno del suo antagonista.
Articolo 76 Codice di Procedura Penale Costituzione di parte civile
1. L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale [122 c.p.p.], mediante la costituzione di parte civile.
2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [84, 92 c.p.p.]
La Cassazione, esaminando i motivi del ricorso e rigettandoli per infondatezza ha osservato che “è certamente esatto che al sostituto del difensore compete l’esercizio dei poteri rientranti nell’ambito del mandato alle liti e non spetta l’esercizio di quei poteri, di natura sostanziale o processuale, che la parte del processo può attribuire al proprio difensore con procura speciale.
In particolare, al sostituto del difensore della persona offesa non spetta il potere di costituzione di parte civile, che, tuttavia, la persona offesa o il danneggiato (possono delegare ad un terzo o al difensore con apposita procura, eventualmente contenuta nello stesso atto con cui è rilasciato il mandato alle liti (Sez. 4, n. 22601 del 13/05/2005, Fiorenzano, Rv. 231793)” ma, nel caso in commento, veniva evidenziato dai Supremi Giudici che “nello stesso atto con il quale ha conferito la procura speciale al difensore, ha attribuito a quest’ultimo il potere di nominare un sostituto processuale” e, pertanto ha conferito a quest’ultimo “gli stessi poteri del procuratore speciale nominato“.
E’ dunque evidente che la parte ha inteso consentire al difensore nominato non solo di individuare un sostituto processuale, ma anche di nominare altra persona, con gli stessi poteri di natura sostanziale e processuale conferiti al procuratore speciale medesimo.
In definitiva, è sempre alla volontà della parte sostanziale che va ricondotto, per il tramite della procura, il potere di esercitare l’azione civile nel processo penale.
Quanto al secondo motivo la Corte lo ha ritenuto “inammissibile, dal momento che il ricorrente non specifica il contenuto delle dichiarazioni testimoniali, che sarebbero state ignorate dai giudici di merito, in tal modo non consentendo di verificare la rilevanza del denunciato vizio motivazionale“.
Al riguardo, va ribadito che il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192). ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/sostituto-difensore-costituzione-parte-civile/ ___________________________________
Avvocato penalista - La costituzione di parte civile (Articolo 76 del Codice di Procedura Penale) e il sostituto del difensore: le regole, le potestà e i limiti. |
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________