Avvocato penalista - Coltivare piante di canapa indiana è reato, anche se fatto in casa e per uso personale.
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"" La Cassazione si pronuncia sulle piante di canapa in casa per uso personale
La Cassazione si pronuncia sulle piante di canapa in casa per uso personale
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 31 ottobre 2013 – 10 aprile 2014, n. 16019
Presidente Di Virginio – Relatore Paoloni
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha affrontato nuovamente la questione relativa all’uso personale di sostanze stupefacenti, nel caso specifico, ha esaminato il caso di una donna che illecitamente coltivava dentro casa alcune piantine (nove) di canapa indiana.
Nei confronti della donna veniva quindi applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari ma i giudici del riesame da un lato hanno ritenuto infondata la tesi difensiva della indagata (estraneità alla coltivazione illecita riferibile al solo coniuge), osservando come la donna non potesse ignorare, condividendone il progetto di coltura, l’esistenza delle piante di canapa indiana, abbastanza alte (dai 20 agli 80 centimetri) ed emananti intenso odore per il loro avanzato stato di infiorescenza, trovate dalla p.g. poste a dimora in cinque vasi sistemati sull’unico balcone del piccolo appartamento coniugale e accuratamente nascosti alla vista dall’esterno.
Da un altro lato, tuttavia, gli stessi giudici hanno ritenuto di annullare l’ordinanza custodiale domestica, perché gli esperiti esami chimici, indicato in 68 grammi il peso delle infiorescenze delle piante, hanno accertato la presenza nelle stesse di un principio attivo stupefacente in misura del 3%, sì da rendere possibile la formazione di sole otto singole dosi munite di effetto drogante. Cioè una quantità inferiore a quella media detenibile.
Di conseguenza il Tribunale, evidenziata la mancanza di dati asseveranti la destinazione allo spaccio del prodotto della coltivazione, ha sostenuto doversi “ritenere che il fatto non costituisce reato”.
Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (S.U., 24.4.2008 n. 28605, Di Salvia, rv. 239920) hanno definitivamente chiarito come integri un contegno penalmente rilevante ogni attività non autorizzata di coltivazione di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia attuata in funzione di un uso soltanto personale del prodotto della coltivazione (così anche, ex plurimis: Sez. 6,13.10.2009 n. 49528, P.M. in proc. Lanzo, rv. 245648; Sez. 6, 9.12.2009 n. 49523, Cammarota, rv. 245661).
Per la Cassazione “l’offensività della condotta si radica nella sola idoneità della coltivazione a produrre la sostanza per il consumo” e, pertanto, “non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza dell’accertamento, ma la conformità delle piante al tipo botanico previsto e la loro attitudine (anche per modalità e cura di coltivazione) a giungere a maturazione e a produrre lo stupefacente utilizzabile per il consumo (Sez. 6, 15.3.2013 n. 22459, Cangemi, rv. 255732; e altresì: Sez. 6, 13.10.2009 n. 49528, Lanzo, rv. 245648; Sez. 6,10.12.2012 n. 12612/13, Floriano, rv. 254891)”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-si-pronuncia-sulle-piante-canapa-casa-uso-personale/
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"" La Cassazione si pronuncia sulle piante di canapa in casa per uso personale
La Cassazione si pronuncia sulle piante di canapa in casa per uso personale
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 31 ottobre 2013 – 10 aprile 2014, n. 16019
Presidente Di Virginio – Relatore Paoloni
Con la sentenza che di seguito si riporta, la Cassazione ha affrontato nuovamente la questione relativa all’uso personale di sostanze stupefacenti, nel caso specifico, ha esaminato il caso di una donna che illecitamente coltivava dentro casa alcune piantine (nove) di canapa indiana.
Nei confronti della donna veniva quindi applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari ma i giudici del riesame da un lato hanno ritenuto infondata la tesi difensiva della indagata (estraneità alla coltivazione illecita riferibile al solo coniuge), osservando come la donna non potesse ignorare, condividendone il progetto di coltura, l’esistenza delle piante di canapa indiana, abbastanza alte (dai 20 agli 80 centimetri) ed emananti intenso odore per il loro avanzato stato di infiorescenza, trovate dalla p.g. poste a dimora in cinque vasi sistemati sull’unico balcone del piccolo appartamento coniugale e accuratamente nascosti alla vista dall’esterno.
Da un altro lato, tuttavia, gli stessi giudici hanno ritenuto di annullare l’ordinanza custodiale domestica, perché gli esperiti esami chimici, indicato in 68 grammi il peso delle infiorescenze delle piante, hanno accertato la presenza nelle stesse di un principio attivo stupefacente in misura del 3%, sì da rendere possibile la formazione di sole otto singole dosi munite di effetto drogante. Cioè una quantità inferiore a quella media detenibile.
Di conseguenza il Tribunale, evidenziata la mancanza di dati asseveranti la destinazione allo spaccio del prodotto della coltivazione, ha sostenuto doversi “ritenere che il fatto non costituisce reato”.
Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice (S.U., 24.4.2008 n. 28605, Di Salvia, rv. 239920) hanno definitivamente chiarito come integri un contegno penalmente rilevante ogni attività non autorizzata di coltivazione di piante da cui siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia attuata in funzione di un uso soltanto personale del prodotto della coltivazione (così anche, ex plurimis: Sez. 6,13.10.2009 n. 49528, P.M. in proc. Lanzo, rv. 245648; Sez. 6, 9.12.2009 n. 49523, Cammarota, rv. 245661).
Per la Cassazione “l’offensività della condotta si radica nella sola idoneità della coltivazione a produrre la sostanza per il consumo” e, pertanto, “non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza dell’accertamento, ma la conformità delle piante al tipo botanico previsto e la loro attitudine (anche per modalità e cura di coltivazione) a giungere a maturazione e a produrre lo stupefacente utilizzabile per il consumo (Sez. 6, 15.3.2013 n. 22459, Cangemi, rv. 255732; e altresì: Sez. 6, 13.10.2009 n. 49528, Lanzo, rv. 245648; Sez. 6,10.12.2012 n. 12612/13, Floriano, rv. 254891)”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-si-pronuncia-sulle-piante-canapa-casa-uso-personale/
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