http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - E' diffamazione a mezzo stampa, Artt. 57 e 596 del Codice Penale, anche quella commessa attraverso una testata giornalistica online.

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martedì 27 gennaio 2015

Avvocato penalista - E' diffamazione a mezzo stampa, Artt. 57 e 596 del Codice Penale, anche quella commessa attraverso una testata giornalistica online.

Avvocato penalista - E' diffamazione a mezzo stampa, Artt. 57 e 596 del Codice Penale, anche quella commessa attraverso una testata giornalistica online.

Ma solo se e quando i fatti riferiti sui siti web dei giornali online non siano veri e, ferma la indubbia rilevanza sociale degli stessi, se essi non siano stati esposti con la dovuta continenza, vale a dire senza l’utilizzo di espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti o che, dunque, trasmodino in una mera aggressione verbale del/i soggetto/i criticato/i.
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Avvocato penalista - E' diffamazione a mezzo stampa, Artt. 57 e 596 del Codice Penale, anche quella commessa attraverso una testata giornalistica online. 
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"" Giornali online e oscuramento degli articoli

Giornali online e oscuramento degli articoli

Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 5 novembre 2013 – 5 marzo 2014, n. 10594
Presidente Oldi – Relatore Fumo

La Cassazione ha esaminato un caso che riguarda la diffamazione a mezzo stampa e l’oscuramento degli articoli online.

Abbiamo parlato molto della pubblicazione degli articoli online e della differenza tra le testate giornalistiche e i blog d’informazione, con la sentenza in commento invece la Corte di Piazza Cavour chiarisce le differenze tra le testate giornalistiche “vecchio stile” ovvero i giornali di carta stampata e quelle sul web facendo delle osservazioni sulla possibilità di oscurare gli articoli pubblicati su queste ultime.

Il caso di specie tratta del processo a carico di tre individui, due indagati per il delitto di diffamazione a mezzo stampa (art. 596 c.p.) e l’altro invece indagato con riferimento al delitto di cui all’articolo 57 c.p.

Articolo 595 Codice Penale Diffamazione.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.

2. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.

3. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

4. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Articolo 596 Codice Penale Diffamazione col mezzo della stampa.

Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.

Articolo 57 Codice Penale Reati commessi col mezzo della stampa periodica.

Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati [528, 565, 596bis, 683, 684, 685], è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Il tribunale del riesame di Roma confermava il decreto di sequestro preventivo degli articoli giornalistici pubblicati sulle pagine web www.ilfattoquotidiano.it , ma la questione finiva inevitabilmente dentro le aule del Palazzaccio dove gli ermellini decidevano per l’annullamento del provvedimento impugnato, rinviando tutto per un nuovo esame al Tribunale di Roma al fine di chiarire se i fatti riferiti sui siti web in sequestro siano veri e, ferma la indubbia rilevanza sociale degli stessi, se essi siano stati esposti con la dovuta continenza, vale a dire senza l’utilizzo di espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti, che dunque trasmodano in una mera aggressione verbale dei soggetto criticato. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/giornali-online-oscuramento-degli-articoli/
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