Avvocato penalista - Integra il reato di Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, Art. 571 del Codice Penale, il contegno del maestro che impone all'alunno di girare carponi alla presenza degli altri alunni e di emettere grugniti.
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"" Maestro condannato per abuso dei mezzi di correzione
Maestro condannato per abuso dei mezzi di correzione
Suprema Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale
Sentenza 19 marzo – 2 aprile 2014, n. 15149
Presidente De Roberto – Relatore Conti
Con la sentenza che si riporta la Cassazione ha esaminato il caso di un insegnante, condannato in primo e secondo grado alla pena di due mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile in quanto responsabile del reato di cui all’art. 571 del codice penale, per avere abusato dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di un alunno per averlo costretto a girare carponi in aula alla presenza degli altri alunni e ad emettere suoni simili a grugniti.
L’alunno di sette anni aveva indirizzato un suono di dileggio con la bocca verso l’insegnante che, per punirlo, gli ha imposto la condotta sopra descritta.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione in quanto denunciava la violazione dell’art. 571 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale osservando che, considerato anche il contesto culturale-ambientale in cui era collocato l’istituto scolastico, la lezione di forte contenuto simbolico imposta all’alunno, che aveva gravemente compromesso la credibilità dell’insegnante davanti alla scolaresca, era perfettamente adeguata alle esigenze dei caso, a pena di minare i percorsi educativi che dovevano informare il rapporto tra insegnante e alunni.
Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti, con i quali si sviluppano le considerazioni svolte nel ricorso anche sulla base dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” approvato con d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
La Corte ha osservato che “dall’accertata condotta prevaricatrice dell’imputato è derivato, come esattamente osservato dai giudici di merito, un evidente pericolo per la salute del bambino, dimostrato dai turbamenti di cui hanno riferito gli allarmati genitori, risultando dunque pienamente integrata la fattispecie contestata” e, per questi motivi ha dichiarato il ricorso infondato condannando l’imputato al pagamento delle processuali.
Articolo 571 Codice Penale Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572] ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/maestro-condannato-abuso-dei-mezzi-correzione/
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"" Maestro condannato per abuso dei mezzi di correzione
Maestro condannato per abuso dei mezzi di correzione
Suprema Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale
Sentenza 19 marzo – 2 aprile 2014, n. 15149
Presidente De Roberto – Relatore Conti
Con la sentenza che si riporta la Cassazione ha esaminato il caso di un insegnante, condannato in primo e secondo grado alla pena di due mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile in quanto responsabile del reato di cui all’art. 571 del codice penale, per avere abusato dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di un alunno per averlo costretto a girare carponi in aula alla presenza degli altri alunni e ad emettere suoni simili a grugniti.
L’alunno di sette anni aveva indirizzato un suono di dileggio con la bocca verso l’insegnante che, per punirlo, gli ha imposto la condotta sopra descritta.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione in quanto denunciava la violazione dell’art. 571 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale osservando che, considerato anche il contesto culturale-ambientale in cui era collocato l’istituto scolastico, la lezione di forte contenuto simbolico imposta all’alunno, che aveva gravemente compromesso la credibilità dell’insegnante davanti alla scolaresca, era perfettamente adeguata alle esigenze dei caso, a pena di minare i percorsi educativi che dovevano informare il rapporto tra insegnante e alunni.
Il ricorrente ha poi depositato motivi aggiunti, con i quali si sviluppano le considerazioni svolte nel ricorso anche sulla base dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” approvato con d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
La Corte ha osservato che “dall’accertata condotta prevaricatrice dell’imputato è derivato, come esattamente osservato dai giudici di merito, un evidente pericolo per la salute del bambino, dimostrato dai turbamenti di cui hanno riferito gli allarmati genitori, risultando dunque pienamente integrata la fattispecie contestata” e, per questi motivi ha dichiarato il ricorso infondato condannando l’imputato al pagamento delle processuali.
Articolo 571 Codice Penale Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [572] ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/maestro-condannato-abuso-dei-mezzi-correzione/
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