Avvocato penalista - Jus corrigendi, cioè il diritto di correggere o di correzione e gli schiaffi tra fratelli.
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Avvocato penalista - Jus corrigendi, cioè il diritto di correggere o di correzione e gli schiaffi tra fratelli. |
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"" Jus corrigendi e gli schiaffi tra fratelli.
Jus corrigendi e gli schiaffi tra fratelli
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 27 marzo – 12 maggio 2014, n. 19543
Presidente Lombardi – Relatore Zaza
Sentenza 27 marzo – 12 maggio 2014, n. 19543
Presidente Lombardi – Relatore Zaza
La Cassazione ha chiarito alcuni aspetti relativi allo jus corrigendi ovvero il diritto dei genitori esercenti la patria potestà di usare mezzi di correzione nei confronti dei propri figli e di limitare in vario modo la loro libertà personale, nell’interesse della loro educazione.
Più nello specifico, ha spiegato che tale potere spetta solo ed esclusivamente ai genitori e non anche ai fratelli e sorelle maggiori.
Nel caso di specie, l’imputato veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione, dal Tribunale di Trieste perchè, a seguito di una lite tra la sorella e la madre, si rendeva responsabile del reato di cui all’articolo 610 cod. pen. (violenza privata), percuotendo la sorella con uno schiaffo e con pugni al volto ed al ventre ed impedendole di uscire dalla comune abitazione.
L’imputato lamentava la violazione di legge nella ritenuta configurabilità del reato di violenza privata, laddove la libertà morale della persona offesa non era lesa da una condotta motivata dall’impedire la reazione violenta di una figlia minorenne nei confronti della madre; e comunque non potendo riconoscersi al minore soggetto alla potestà genitoriale un’assoluta libertà di autodeterminazione rispetto all’obbligo morale e sociale della famiglia di formarlo ed impartirgli il rispetto per le regole.
Inoltre, sia la madre che la sorella avevano dichiarato che l’imputato era intervenuto soltanto quando la ragazza, nel corso della discussione, aveva messo le mani addosso alla madre.
Per la Cassazione però il ricorso è inammissibile e la “censura di contraddittorietà della motivazione rispetto a quanto dichiarato dalla madre dell’imputato e della persona offesa, dalla quale dipende sostanzialmente quella di inoffensività della condotta in quanto motivata da un’aggressione che la madre avrebbe riferito di aver subito dalla figlia, è generica a fronte della ricostruzione dei fatti esposta nella sentenza impugnata sulla base anche delle dichiarazioni della teste, per la quale l’imputato interveniva nella discussione fra la madre e la sorella quando quest’ultima aveva quasi convinto la madre a consentirle di uscire dall’abitazione, colpendo la persona offesa con uno schiaffo.
Generica è altresì la doglianza di violazione di legge nell’esclusione dell’esercizio, da parte dell’imputato dello jus corrigendi nei confronti della sorella, a fronte delle argomentate considerazioni della Corte territoriale sull’assenza, in capo all’imputato, della posizione genitoriale che avrebbe consentito di ipotizzare tale situazione giuridica nel nostro ordinamento”.
Articolo 610 Codice Penale Violenza privata
Chiunque, con violenza [581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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