Avvocato penalista - La Bancarotta fraudolenta e l'attenuante speciale prevista dall'Articolo 219, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n°. 267.
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"" Bancarotta fraudolenta e attenuante speciale
Bancarotta fraudolenta e attenuante speciale
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 14 febbraio – 20 marzo 2014, n. 13070
Presidente Savani – Relatore Lignola
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta di seguito, ha esaminato il caso sorto da una sentenza emessa nel 2005 dal Tribunale di Monza e confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Milano dove l’imputato veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di banca rotta fraudolenta poichè in qualità di amministratore unico di una società, che era stata dichiarata fallita nel 2000 dal Tribunale di Monza, “sottraeva od occultava tutti i libri e le scritture contabili con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto venendo inceve assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione al corrispettivo di una fattura emessa da una ditta per la fornitura di materiali“.
Il ricorrente nel ricorso, oltre che per manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, lamentava anche la violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen., lettera B ed E, per erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’elemento intenzionale evidenziando di essere stato assolto dall’iniziale imputazione di bancarotta distrattiva patrimoniale, per cui è provato che il ceto creditorio della società fallita non ha subito alcun danno patrimoniale diretto ed immediato conseguente ad alcun reato e, pertanto, lo stesso affermava di non aver tratto alcun ingiusto profitto patrimoniale.
Per la Cassazione il ricorso è fondato poichè “per la configurabilità delle ipotesi di reato consistenti nella sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili deve ritenersi necessario, a mente dell’art. 219 co. 1 n. 2 R.D. 16/3/1942, n. 267, il dolo specifico consistente nello “scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”, mentre nei casi di irregolare tenuta della contabilità, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari, è sufficiente il dolo generico in quanto la finalità dell’agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie normativa – l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell’impresa – e non ad un elemento ulteriore, quello del pregiudizio dei creditori, non necessario per la consumazione del delitto (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 – dep. 13/01/2009, Vianello, Rv. 242550)“.
Inoltre, proseguono gli ermellini “i giudici di merito non hanno distinto e non hanno motivato, come avrebbero dovuto, in ordine al dolo specifico necessario per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per distruzione rispetto a quello generico, sufficiente per la bancarotta documentale attraverso la tenuta dei libri e delle scritture contabili in maniera non idonea a consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento d’affari della società“.
Infine, riguardo all’altro motivo del ricorso Piazza Cavour ha ritenuto fondata anche questa censura in quanto “Erroneamente la decisione impugnata afferma che l’attenuante speciale prevista dall’art. 219, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non è riscontrabile nelle ipotesi di bancarotta documentale, ove risulta difficilmente calcolabile il danno causato all’intero ceto dei creditori”.
“Viceversa deve affermarsi il principio di diritto opposto: in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall. è applicabile, ma la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439; Sez. 5, n. 24325 del 18/05/2005, Piati, Rv. 232206)“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/bancarotta-fraudolenta-attenuante-speciale/
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Avvocato penalista - La Bancarotta fraudolenta e l'attenuante speciale prevista dall'Articolo 219, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n°. 267. |
"" Bancarotta fraudolenta e attenuante speciale
Bancarotta fraudolenta e attenuante speciale
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 14 febbraio – 20 marzo 2014, n. 13070
Presidente Savani – Relatore Lignola
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta di seguito, ha esaminato il caso sorto da una sentenza emessa nel 2005 dal Tribunale di Monza e confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Milano dove l’imputato veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di banca rotta fraudolenta poichè in qualità di amministratore unico di una società, che era stata dichiarata fallita nel 2000 dal Tribunale di Monza, “sottraeva od occultava tutti i libri e le scritture contabili con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto venendo inceve assolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione al corrispettivo di una fattura emessa da una ditta per la fornitura di materiali“.
Il ricorrente nel ricorso, oltre che per manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, lamentava anche la violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen., lettera B ed E, per erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine all’elemento intenzionale evidenziando di essere stato assolto dall’iniziale imputazione di bancarotta distrattiva patrimoniale, per cui è provato che il ceto creditorio della società fallita non ha subito alcun danno patrimoniale diretto ed immediato conseguente ad alcun reato e, pertanto, lo stesso affermava di non aver tratto alcun ingiusto profitto patrimoniale.
Per la Cassazione il ricorso è fondato poichè “per la configurabilità delle ipotesi di reato consistenti nella sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili deve ritenersi necessario, a mente dell’art. 219 co. 1 n. 2 R.D. 16/3/1942, n. 267, il dolo specifico consistente nello “scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori”, mentre nei casi di irregolare tenuta della contabilità, in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari, è sufficiente il dolo generico in quanto la finalità dell’agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie normativa – l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell’impresa – e non ad un elemento ulteriore, quello del pregiudizio dei creditori, non necessario per la consumazione del delitto (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 – dep. 13/01/2009, Vianello, Rv. 242550)“.
Inoltre, proseguono gli ermellini “i giudici di merito non hanno distinto e non hanno motivato, come avrebbero dovuto, in ordine al dolo specifico necessario per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per distruzione rispetto a quello generico, sufficiente per la bancarotta documentale attraverso la tenuta dei libri e delle scritture contabili in maniera non idonea a consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento d’affari della società“.
Infine, riguardo all’altro motivo del ricorso Piazza Cavour ha ritenuto fondata anche questa censura in quanto “Erroneamente la decisione impugnata afferma che l’attenuante speciale prevista dall’art. 219, ultimo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non è riscontrabile nelle ipotesi di bancarotta documentale, ove risulta difficilmente calcolabile il danno causato all’intero ceto dei creditori”.
“Viceversa deve affermarsi il principio di diritto opposto: in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’attenuante di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall. è applicabile, ma la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall., deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all’incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori (Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439; Sez. 5, n. 24325 del 18/05/2005, Piati, Rv. 232206)“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/bancarotta-fraudolenta-attenuante-speciale/
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