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giovedì 13 novembre 2014

Avvocato penalista - L'Ingiuria (Art. 594 del Codice Penale) non si integra in presenza di una espressione offensiva qualsiasi, ma solo quando questa intacchi l'onore o il decoro della persona a cui è rivolta.

Avvocato penalista - L'Ingiuria (Art. 594 del Codice Penale) non si integra in presenza di una espressione offensiva qualsiasi, ma solo quando questa intacchi l'onore o il decoro della persona a cui è rivolta.
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Avvocato penalista - L'Ingiuria (Art. 594 del Codice Penale) non si integra in presenza di una espressione offensiva qualsiasi, ma solo quando questa intacchi l'onore o il decoro della persona a cui è rivolta.
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"" Dare della “esaurita” alla vicina di casa non sempre è reato
 
Dare della “esaurita” alla vicina di casa non sempre è reato
Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 24 giugno – 11 novembre 2014, n. 46488
Presidente Marasca – Relatore Bevere
 
La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo ha esaminto un caso di ingiuria tra vicini il motivo: il parcheggio.
 
L’uomo, condannato dal Giudice di Pace di San Pietro Vernotico alla pena di € 200 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, era stato ritenuto responsabile del suddetto reato in quanto avrebbe detto alla propria vicina di casa “sta esaurita”, più volte, a distanza di alcuni minuti, dinanzi a più persone.
 
La Cassazione ha ricordato che “il criterio cui fare riferimento ai fini della ravvisabilità del reato è il contenuto della frase pronunziata e il significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalla intenzioni inespresse dell’offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può aver provocato nell’offeso“.
 
Inoltre, ha spiegato anche che “in tema di tutela penale dell’onore, occorre fare anche riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore, unitamente al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata“.
 
La Corte ha accolto il ricorso dell’imputato ritenendo che il Giudice d’Appello non ha tenuto conto che “nel contesto in cui erano state pronunciate le parole (una polemica sorta a seguito del parcheggio dell’imputato, della propria auto dinanzi all’autorimessa della donna e a seguito dell’intervento dei vigili urbani sollecitato dalla costituita parte civile), queste avevano una valenza offensiva dell’onore della parte civile, avendole attribuito una condizione psico-patologica”.
 
Secondo i giudici di Piazza Cavour però “l’attribuzione all’interlocutore di uno stato patologico di questo tipo è espressa comunemente con termini critici più diretti e mirati sulle capacità mentali“.
 
Si legge in sentenza, “nel caso in esame il riferimento all’esaurimento della donna, essendo diretto a criticare un’eccessiva ansia vendicativa e un eccessivo bisogno di punizione nei confronti dell’inadempiente dell’obbligo di osservanza di una norma stradale e di una regola di buon vicinato, evidentemente non pone in discussione la sua salute mentale, bensì il suo livello di tolleranza nei confronti del vicino, autore della doppia trasgressione“.
 
Continuano i giudici annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, “l’aggettivo esaurito, sinonimo di vuoto, di finito, nello specifico episodio di cronaca quotidiana vissuto dai protagonisti, non riveste carattere offensivo, in quanto è diretto verso una persona che ha mostrato di essere vuota, nel senso di aver esaurito la propria capacità di sopportazione, la propria tolleranza per l’irregolare comportamento del vicino”.
 
Articolo 594 Codice Penale
 
Ingiuria
 
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
 
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
 
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
 
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone [595-599].
 
(Importi incrementati a norma dell’art. 113, c. 1, l. n. 689/1981. Qualora proceda il giudice di pace si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. a), d.lgs. 28-8-2000, n. 274.) ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
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