Avvocato penalista - I Divieti di utilizzazione dei risultati (delle intercettazioni) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 271 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - I Divieti di utilizzazione dei risultati (delle intercettazioni) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 271 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Art. 271 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Divieti di utilizzazione dei risultati (delle intercettazioni), prevede e stabilisce che:
1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.
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