Avvocato penalista - Integra il reato di Falso ideologico (Articolo 483 del Codice Penale) anche il contegno di chi renda al pubblico ufficiale attestazioni incomplete od omissive circa i fatti dei quali l’atto pubblico è destinato a provare la verità.
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"" Falso ideologico anche in caso di attestazione incompleta
Falso ideologico anche in caso di attestazione incompleta
Corte di Cassazione, sez. V Penale
sentenza 15 maggio – 2 ottobre 2014, n. 40982
Presidente Ferrua – Relatore Micheli
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha fatto alcune precisazioni sul reato di cui all’articolo 483 del codice penale.
Infatti, il processo penale si avviava per colpa di una presunta falsa attestazione circa l’assenza di pendenze penali a carico dell’imputato, il quale la produceva in allegato a una domanda di partecipazione ad un concorso per la copertura di due posti di dirigente presso l’amministrazione comunale del capoluogo lombardo.
Nel bando infatti, tra i requisiti per l’ammissione al concorso, vi era anche che i candidati non avessero riportato condanne tali da impedire che un rapporto di pubblico impiego venisse incardinato o mantenuto; nel contempo, i partecipanti erano chiamati a sottoscrivere dichiarazioni circa gli eventuali carichi pendenti, pena l’esclusione dal concorso medesimo.
L’imputato però dichiarava “di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche“.
Per i giudici, nel comportamento tenuto dall’imputato “deve ritenersi ravvisabile un falso per omissione, a nulla rilevando la circostanza della più o meno immediata esclusione dell’imputato dal concorso giacché il delitto in rubrica ha evidente natura di reato di pericolo: l’imputato era tenuto a comunicare tutti i carichi pendenti e – aggiungendo, alla attestazione di non averne, una specificazione non richiesta – realizzò il risultato di dire di non avere pendenze con determinate caratteristiche, omettendo di rappresentare (come gli era invece imposto di fare, ed essendosi obbligato in tal senso sottoscrivendo un modello che richiamava le previsioni in tema di dichiarazioni sostitutive di atti notori) che ne aveva invece di altre“.
La giurisprudenza di questa Corte, continuano i giudici, “ha già più volte affermato che “la falsità ideologica può essere consumata anche mediante un’attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell’atto sia, comunque, tale da far assumere all’omissione dell’informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza” (Cass., Sez. V, n. 6244 del 14/01/2004, Bongioanni, Rv 228077; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 18191 del 09/01/2009, De Donno).
In una fattispecie concreta relativa ad una pratica per l’erogazione di contributi post-terremoto, dove era stata attestata la pendenza di un’ordinanza di sgombero di un immobile, senza aggiungere che la stessa era già stata revocata, si è affermato che “integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un’attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, ai vero” (Cass., Sez. VI, n. 21969 del 14/12/2012, Bardi, Rv 256544).
Ancor più di recente, è stato precisato che “la falsità In atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l’attestazione incompleta – perché priva dell’informazione su un determinato fatto – attribuisca al tenore dell’atto un senso diverso, cosi che l’enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario ai vero” (Cass., Sez. V, n. 45118 del 23/04/2013, Di Fatta, Rv 257549)“.
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso poichè nel caso esaminato “solo in apparenza si registra – piuttosto che l’omissione di una informazione idonea a dare completezza all’atto – (Inserimento di una informazione ulteriore, non conferente: come detto, dichiarando di non avere “procedimenti penali in corso che Impediscano la costituzione dei rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche”, l’imputato omise di attestare di avere un carico pendente per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti, quando invece avrebbe avuto l’obbligo di darne contezza“.
Articolo 483 del Codice Penale Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699; c.p. 492, 495], fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità [c.p. 567], è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 491].
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449; c.p. 495], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/falso-ideologico-in-caso-attestazione-incompleta/
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"" Falso ideologico anche in caso di attestazione incompleta
Falso ideologico anche in caso di attestazione incompleta
Corte di Cassazione, sez. V Penale
sentenza 15 maggio – 2 ottobre 2014, n. 40982
Presidente Ferrua – Relatore Micheli
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha fatto alcune precisazioni sul reato di cui all’articolo 483 del codice penale.
Infatti, il processo penale si avviava per colpa di una presunta falsa attestazione circa l’assenza di pendenze penali a carico dell’imputato, il quale la produceva in allegato a una domanda di partecipazione ad un concorso per la copertura di due posti di dirigente presso l’amministrazione comunale del capoluogo lombardo.
Nel bando infatti, tra i requisiti per l’ammissione al concorso, vi era anche che i candidati non avessero riportato condanne tali da impedire che un rapporto di pubblico impiego venisse incardinato o mantenuto; nel contempo, i partecipanti erano chiamati a sottoscrivere dichiarazioni circa gli eventuali carichi pendenti, pena l’esclusione dal concorso medesimo.
L’imputato però dichiarava “di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche“.
Per i giudici, nel comportamento tenuto dall’imputato “deve ritenersi ravvisabile un falso per omissione, a nulla rilevando la circostanza della più o meno immediata esclusione dell’imputato dal concorso giacché il delitto in rubrica ha evidente natura di reato di pericolo: l’imputato era tenuto a comunicare tutti i carichi pendenti e – aggiungendo, alla attestazione di non averne, una specificazione non richiesta – realizzò il risultato di dire di non avere pendenze con determinate caratteristiche, omettendo di rappresentare (come gli era invece imposto di fare, ed essendosi obbligato in tal senso sottoscrivendo un modello che richiamava le previsioni in tema di dichiarazioni sostitutive di atti notori) che ne aveva invece di altre“.
La giurisprudenza di questa Corte, continuano i giudici, “ha già più volte affermato che “la falsità ideologica può essere consumata anche mediante un’attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell’atto sia, comunque, tale da far assumere all’omissione dell’informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza” (Cass., Sez. V, n. 6244 del 14/01/2004, Bongioanni, Rv 228077; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 18191 del 09/01/2009, De Donno).
In una fattispecie concreta relativa ad una pratica per l’erogazione di contributi post-terremoto, dove era stata attestata la pendenza di un’ordinanza di sgombero di un immobile, senza aggiungere che la stessa era già stata revocata, si è affermato che “integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un’attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, ai vero” (Cass., Sez. VI, n. 21969 del 14/12/2012, Bardi, Rv 256544).
Ancor più di recente, è stato precisato che “la falsità In atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l’attestazione incompleta – perché priva dell’informazione su un determinato fatto – attribuisca al tenore dell’atto un senso diverso, cosi che l’enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario ai vero” (Cass., Sez. V, n. 45118 del 23/04/2013, Di Fatta, Rv 257549)“.
In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso poichè nel caso esaminato “solo in apparenza si registra – piuttosto che l’omissione di una informazione idonea a dare completezza all’atto – (Inserimento di una informazione ulteriore, non conferente: come detto, dichiarando di non avere “procedimenti penali in corso che Impediscano la costituzione dei rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche”, l’imputato omise di attestare di avere un carico pendente per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti, quando invece avrebbe avuto l’obbligo di darne contezza“.
Articolo 483 del Codice Penale Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico [c.c. 2699; c.p. 492, 495], fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità [c.p. 567], è punito con la reclusione fino a due anni [c.p. 491].
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [c.c. 449; c.p. 495], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/falso-ideologico-in-caso-attestazione-incompleta/
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