Avvocato penalista - Il Concorso esterno in una associazione mafiosa e quando l'imprenditore è colluso con o vittima di una associazione mafiosa.
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"" Concorso esterno in associazione mafiosa, imprenditore colluso ed imprenditore vittima
Cassazione Penale, Sez. VI, 15 settembre 2014 (ud. 10 aprile 2014), n. 37726
Presidente Agrò, Relatore Fidelbo
Con la sentenza n. 37726 del 15 settembre 2014, la Cassazione Penale si pronuncia sulla configurabilità del delitto di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. nel caso in cui un imprenditore sia colluso con l’organizzazione criminale.
Nel caso particolare, alcuni imprenditori venivano condannati dalla Corte Territoriale alla pena di legge per aver preso parte direttamente al sodalizio di stampo mafioso, mediante la stipula di accordi con l’associazione denominata “Cosa Nostra”, in virtù dei quali avvenivano nel tempo scambi di favori tra le due parti: mentre l’evocazione del gruppo criminale e la sua valenza intimidatrice consentiva agli imprenditori in parola di mantenere una posizione dominante sul mercato e di aggiudicarsi appalti per opere pubbliche, l’associazione mafiosa otteneva un ritorno sotto forma di risorse percepite e di informazioni utili al fine di organizzare le attività estorsive ai danni di altri imprenditori.
Per quanto qui di interesse, gli imputati censuravano – mediante ricorso per cassazione – l’assenza di prove sul proprio inserimento nell’associazione criminale e l’insussistenza dell’affectio societatis, vale a dire del particolare vincolo sul piano interno all’associazione, che si estrinseca nella consapevolezza reciproca di essere parte integrante del sodalizio e di cooperare unitamente “in prima linea” nel perseguimento dei suoi fini e con funzione di primaria propulsione.
Veniva asserito, in particolare, che gli imprenditori coinvolti nella vicenda giudiziaria non avessero stretto patti con la mafia, subendo invece, da quest’ultima, una intimidazione che li degradasse a vittime piuttosto che elevarli a protagonisti attivi del fenomeno criminoso emerso dal compendio probatorio.
Investito della questione, il Giudice della Nomofilachia si pronuncia nel senso della opportunità di un nuovo controllo dell’imputazione da parte del giudice d’appello, per comprendere se si possa parlare più correttamente di concorso esterno in associazione mafiosa piuttosto che di diretta partecipazione al sodalizio.
Rievocando le sentenze “Mannino” e “Contrada” – rispettivamente Sez. Un. n. 33748/2005 e Cass. pen., sez. VI, n. 542/2007 – la Sesta Sezione rammenta come configuri il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta di chi, pur non stabilmente inserito nell’organizzazione mafiosa e dunque privo di affectio societatis, attui un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario diretto alla realizzazione seppur parziale del programma criminoso del sodalizio, che, in base ad una valutazione ex post, abbia in concreto agevolato o rafforzato l’associazione od anche solo una sua partizione o un suo settore operativo.
Spostando la lente di ingrandimento sulla figura dell’imprenditore colluso, essa attiene più opportunamente al concorso esterno nel reato associativo quando l’imprenditore stipula un patto con l’associazione mafiosa in modo da dare origine ad un rapporto sinallagmatico che assicuri benefici ad entrambe le parti: l’imprenditore guadagna una posizione rilevante sulla fetta di mercato nella quale opera, mentre il sodalizio mafioso ottiene in cambio risorse, servizi ed utilità.
Infine, la figura dell’imprenditore colluso si distingue dalla figura dell’imprenditore-vittima, in quanto quest’ultimo – soggiogato dallo strapotere dell’associazione criminale – può tutt’al più scendere a patti con essa per limitare per quanto possibile l’ingiusto pregiudizio che la relazione col sodalizio è atta a produrgli.
La differenza, allora, posta una vicenda pattizia formalmente comune ad entrambe le figure di imprenditore, sta nel fine perseguito e nell’eventuale allineamento tra i due contraenti: l’imprenditore vittima scende a patti perché soggiogato dalla consorteria mafiosa ed al fine di limitare i danni; l’imprenditore colluso è un contraente che costruisce il rapporto sinallagmatico per conseguire importanti benefici dall’appoggio assicurato dall’associazione, e lo costruisce ragionando non da soggetto intimidito e sopraffatto ma da contraente che sta esercitando integralmente la propria libertà di autodeterminazione in danno all’ordine pubblico.
Tornando al caso di specie ed alla vicenda processuale che lo riguarda, la Corte di Cassazione rinviene dall’impianto probatorio il difetto della affectio societatis, intesa come consapevolezza di innestare la propria condotta all’interno dell’assetto organizzativo ed operativo dell’associazione di stampo mafioso, nonché di una messa a disposizione del proprio contributo, da parte del concorrente, in grado di rimanere stabile e di prescindere dalla concretizzazione dei singoli episodi criminosi.
Sulla scorta delle predette argomentazioni e dei citati principi di diritto, la Corte d’Appello dovrà verificare se ricorrano i presupposti della figura dell’imprenditore colluso sotto il profilo del concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, in luogo della rinvenuta partecipazione diretta al gruppo criminale. ""
Fonte giurisprudenzapenale.com, qui:
http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/10/13/concorso-esterno-in-associazione-mafiosa-imprenditore-colluso-ed-imprenditore-vittima/
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Avvocato penalista - Il Concorso esterno in una associazione mafiosa e quando l'imprenditore è colluso con o vittima di una associazione mafiosa. |
"" Concorso esterno in associazione mafiosa, imprenditore colluso ed imprenditore vittima
Cassazione Penale, Sez. VI, 15 settembre 2014 (ud. 10 aprile 2014), n. 37726
Presidente Agrò, Relatore Fidelbo
Con la sentenza n. 37726 del 15 settembre 2014, la Cassazione Penale si pronuncia sulla configurabilità del delitto di associazione mafiosa ex art. 416 bis c.p. nel caso in cui un imprenditore sia colluso con l’organizzazione criminale.
Nel caso particolare, alcuni imprenditori venivano condannati dalla Corte Territoriale alla pena di legge per aver preso parte direttamente al sodalizio di stampo mafioso, mediante la stipula di accordi con l’associazione denominata “Cosa Nostra”, in virtù dei quali avvenivano nel tempo scambi di favori tra le due parti: mentre l’evocazione del gruppo criminale e la sua valenza intimidatrice consentiva agli imprenditori in parola di mantenere una posizione dominante sul mercato e di aggiudicarsi appalti per opere pubbliche, l’associazione mafiosa otteneva un ritorno sotto forma di risorse percepite e di informazioni utili al fine di organizzare le attività estorsive ai danni di altri imprenditori.
Per quanto qui di interesse, gli imputati censuravano – mediante ricorso per cassazione – l’assenza di prove sul proprio inserimento nell’associazione criminale e l’insussistenza dell’affectio societatis, vale a dire del particolare vincolo sul piano interno all’associazione, che si estrinseca nella consapevolezza reciproca di essere parte integrante del sodalizio e di cooperare unitamente “in prima linea” nel perseguimento dei suoi fini e con funzione di primaria propulsione.
Veniva asserito, in particolare, che gli imprenditori coinvolti nella vicenda giudiziaria non avessero stretto patti con la mafia, subendo invece, da quest’ultima, una intimidazione che li degradasse a vittime piuttosto che elevarli a protagonisti attivi del fenomeno criminoso emerso dal compendio probatorio.
Investito della questione, il Giudice della Nomofilachia si pronuncia nel senso della opportunità di un nuovo controllo dell’imputazione da parte del giudice d’appello, per comprendere se si possa parlare più correttamente di concorso esterno in associazione mafiosa piuttosto che di diretta partecipazione al sodalizio.
Rievocando le sentenze “Mannino” e “Contrada” – rispettivamente Sez. Un. n. 33748/2005 e Cass. pen., sez. VI, n. 542/2007 – la Sesta Sezione rammenta come configuri il reato di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta di chi, pur non stabilmente inserito nell’organizzazione mafiosa e dunque privo di affectio societatis, attui un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario diretto alla realizzazione seppur parziale del programma criminoso del sodalizio, che, in base ad una valutazione ex post, abbia in concreto agevolato o rafforzato l’associazione od anche solo una sua partizione o un suo settore operativo.
Spostando la lente di ingrandimento sulla figura dell’imprenditore colluso, essa attiene più opportunamente al concorso esterno nel reato associativo quando l’imprenditore stipula un patto con l’associazione mafiosa in modo da dare origine ad un rapporto sinallagmatico che assicuri benefici ad entrambe le parti: l’imprenditore guadagna una posizione rilevante sulla fetta di mercato nella quale opera, mentre il sodalizio mafioso ottiene in cambio risorse, servizi ed utilità.
Infine, la figura dell’imprenditore colluso si distingue dalla figura dell’imprenditore-vittima, in quanto quest’ultimo – soggiogato dallo strapotere dell’associazione criminale – può tutt’al più scendere a patti con essa per limitare per quanto possibile l’ingiusto pregiudizio che la relazione col sodalizio è atta a produrgli.
La differenza, allora, posta una vicenda pattizia formalmente comune ad entrambe le figure di imprenditore, sta nel fine perseguito e nell’eventuale allineamento tra i due contraenti: l’imprenditore vittima scende a patti perché soggiogato dalla consorteria mafiosa ed al fine di limitare i danni; l’imprenditore colluso è un contraente che costruisce il rapporto sinallagmatico per conseguire importanti benefici dall’appoggio assicurato dall’associazione, e lo costruisce ragionando non da soggetto intimidito e sopraffatto ma da contraente che sta esercitando integralmente la propria libertà di autodeterminazione in danno all’ordine pubblico.
Tornando al caso di specie ed alla vicenda processuale che lo riguarda, la Corte di Cassazione rinviene dall’impianto probatorio il difetto della affectio societatis, intesa come consapevolezza di innestare la propria condotta all’interno dell’assetto organizzativo ed operativo dell’associazione di stampo mafioso, nonché di una messa a disposizione del proprio contributo, da parte del concorrente, in grado di rimanere stabile e di prescindere dalla concretizzazione dei singoli episodi criminosi.
Sulla scorta delle predette argomentazioni e dei citati principi di diritto, la Corte d’Appello dovrà verificare se ricorrano i presupposti della figura dell’imprenditore colluso sotto il profilo del concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, in luogo della rinvenuta partecipazione diretta al gruppo criminale. ""
Fonte giurisprudenzapenale.com, qui:
http://www.giurisprudenzapenale.com/2014/10/13/concorso-esterno-in-associazione-mafiosa-imprenditore-colluso-ed-imprenditore-vittima/
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