Avvocato penalista - La Violenza privata, il danneggiamento e la provocazione. Il reato di Violenza privata si concreta anche nel caso in cui il soggetto agente impedisca ad altri di proseguire il proprio cammino lungo una determinata strada, costringendo le vittime con violenza a cambiare percorso.
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L'Articolo 610 del Codice Penale, intitolato alla Violenza privata, prevede e stabilisce che:
L'Articolo 610 del Codice Penale, intitolato alla Violenza privata, prevede e stabilisce che:
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.
"" Violenza privata, danneggiamento e provocazione
Violenza privata, danneggiamento e provocazione
Suprema Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza 27 giugno – 6 ottobre 2014, n. 41642
Presidente Bruno – Relatore Settembre
Sentenza 27 giugno – 6 ottobre 2014, n. 41642
Presidente Bruno – Relatore Settembre
La Cassazione, con la sentenza che si commenta e che si riporta al link in fondo all’articolo, ha dettato ulteriori chiarimenti in materia di violenza privata.
Questa figura di reato, che già tante volte ha impegnato i giudici di Piazza Cavour, può configurarsi anche nei casi in cui si impedisce ad altri di proseguire il proprio cammino lungo una determinata strada costringendo le vittime, con violenza, a cambiare percorso.
Nel caso di specie, stando alla ricostruzione risultante dalla sentenza di primo grado, richiamata e condivisa anche dai giudici d’appello, la vittima fu costretta a fermarsi e, per sottrarsi alla furia dell’imputato, dovette fare marcia indietro ed avvertire i carabinieri.
Dunque anche una situazione di questo genere, originata dal semplice impantanamento di un veicolo in una stretta strada di campagna, può integrare il reato di violenza privata e i giudici della Cassazione precisano che nel caso esaminato, in cui è stato usato anche un bastone per danneggiare il veicolo della vittima, deve escludersi la presenza di una provocazione poichè l’imputato non stava reagendo ad un fatto ingiusto.
Piazza Cavour spiega che la provocazione “presuppone un comportamento antigiuridico o anche solo una violazione di norme sociali o di costume, idonea a suscitare una “commotio animi” capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori, mentre, nella specie, può esservi stata, al massimo, una distrazione del conducente dell’altro veicolo interessato, che gli impedì di accorgersi dell’inconveniente occorso all’altro automobilista“.
Inoltre, continuano gli ermellini, “per potersi parlare di provocazione, sono necessari fatti e comportamenti concretamente apprezzabili e reali, dovendosi escludere l’operatività della provocazione nella forma putativa, per l’espressa esclusione della putatività contenuta nel comma 3 dell’art. 59 c.p., anche dopo la modifica apportata dall’art. 1 I. 7 febbraio 1990, n. 19, in relazione alle circostanze attenuanti e aggravanti (in questo senso, Cass., n. 29075 del 23/5/2012, in motivazione; Cassazione penale, sez. V, 16/10/1986; Cassazione penale, sez. I, 28/02/1985; Cassazione penale, sez. V, 28/09/1984)“.
Infine, conclude il Collegio, “per giurisprudenza costante, anche un bastone costituisce arma impropria, perché trattasi di strumento che può essere utilizzato per l’offesa alla persona. Il fatto che il danneggiamento sia stato eseguito con un bastone – portato fuori dell’abitazione senza che l’imputato abbia giustificato le ragioni della condotta – costituisce prova evidente della sussistenza del reato“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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