Avvocato penalista - I reati militari e la Simulazione di infermità aggravata prevista e punita dall'Articolo 159 del Codice Penale Militare di Pace.
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Avvocato penalista - I reati militari e la Simulazione di infermità aggravata prevista e punita dall'Articolo 159 del Codice Penale Militare di Pace. |
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"" Reati militari, Simulazione di infermità aggravata
Reati militari, simulazione di infermità aggravata Corte di Cassazione, Sezione 1 penale, Sentenza n. 37213/2014
Reati militari – Articolo 159 cod. pen. mil. – Simulazione di reato – Simulazione di infermità aggravata – Finalità del reato – Volontà di sottrarsi ai “servizi” inerenti lo status ricoperto all’interno dell’organizzazione militare – Differenza dal reato di cui all’art. 161 c.p. mil.
(Articolo a cura dell’avv. Francesco Pandolfi)
Con la sentenza n. 37213/14 che si illustra, la Cassazione Sezione I penale argomenta in tema di reati contro il servizio militare, in particolare con riferimento all’articolo 159 c.p.m.p. – che punisce la simulazione di infermita’ – ove sono delineate due figure delittuose: per quanto concerne la prima parte di detto articolo, la simulazione d’infermita’ e’ diretta all’esenzione totale dal servizio militare, sicche’ trattasi di reato a dolo specifico per il quale l’azione del reo deve intenzionalmente dirigersi a tale fine e non ad una temporanea sottrazione ai doveri connessi alle mansioni svolte dal militare.
Mentre, per quanto riguarda la seconda parte del medesimo articolo, la simulazione e’ funzionale alla sottrazione a particolare servizio di corpo, arma o specialita’, di modo che il dolo specifico dell’agente e’ diretto alla temporanea sottrazione all’obbligo del servizio militare per evitare i rischi o gli inconvenienti connessi all’espletamento di mansioni particolari d’arma o di specialita’ di corpo (servizio sui sommergibili, conduzione di autovetture e non d’autocarri, servizio in speciali reparti dell’aeronautica, incursori aviotrasportati e non autotrasportati “et similia“).
In entrambe le ipotesi, peraltro, si tratta di simulazione diretta a sottrarsi a servizi, temporaneamente o definitivamente, inerenti allo “status” ricoperto all’interno dell’organizzazione militare.
Intendendosi per servizi le funzioni oggettive svolte da detta organizzazione a mezzo dei singoli militari.
Allorquando invece l’agente e’ mosso dall’intenzione di sottrarsi, mediante simulazione di infermita’, all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al proprio “status” di militare, si tratta di condotta costitutiva della diversa fattispecie criminosa di cui all’articolo 161 c.p.m.p.
Articolo 158 Codice Penale Militare di Pace
Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo del servizio militare
Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.
Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Articolo 159 Codice Penale Militare di Pace Simulazione d’infermità
Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra Autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all’obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un’arma o di una specialità.
Articolo 161 Codice Penale Militare di Pace Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare
Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all’adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell’articolo 158. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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