Avvocato penalista - E' Ingiuria (Art. 594 del Codice Penale) dire “Sei una cosa inutile” a una persona, altro che non è reato; sebbene, nei casi preveduti dall'Art. 599 del Codice Penale, non sia un reato punibile.
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"" Ingiuria, dire “Sei una cosa inutile” non è reato
Ingiuria, dire “Sei una cosa inutile” non è reato
Corte di Cassazione, V Sezione Penale
Sentenza 18 marzo – 13 novembre 2014, n. 47043
Presidente Bruno – Relatore Pezzullo
Corte di Cassazione, V Sezione Penale
Sentenza 18 marzo – 13 novembre 2014, n. 47043
Presidente Bruno – Relatore Pezzullo
La Corte di Cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso di un uomo, assolto nella fase di merito dal delitto di cui all’art. 594, commi primo e quarto, c.p., per aver profferito all’indirizzo di un’altra persona, le seguenti frasi: “poi per te ci penso io, sei una cosa inutile“, perché il fatto non costituisce reato.
Il Tribunale procedeva con l’assoluzione perchè riteneva sussistente la causa di giustificazione di cui all’art. 599, secondo comma, c.p.
Dello stesso parere anche i giudici di Piazza Cavour che hanno affermato “Correttamente il giudice d’appello, senza incorrere in violazione di legge od in vizi di motivazione ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, l’esimente di cui alla art. 599, secondo comma, c.p.”
Si legge in sentenza “corrette si presentano le valutazioni del giudice d’appello circa la portata offensiva dell’espressione profferita dall’imputato nei confronti della parte offesa alla vista di quest’ultimo “…sei una cosa inutile” e nel contempo la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 599, comma secondo, c.p., in considerazione del comportamento indubbiamente provocatorio serbato dal medesimo“.
Inoltre, continuano i giudici, “Ai fini dell’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 599 c.p., comma secondo, c.p. è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l’ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità, ma con criteri più ampi (Sez. V, 11 marzo 2009, n. 21455), anche cioè quando esso si traduca nell’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l’ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati“
Articolo 594 Codice Penale Ingiuria
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone [595-599]
(Importi incrementati a norma dell’art. 113, c. 1, l. n. 689/1981. Qualora proceda il giudice di pace si applicano le sanzioni previste ex art. 52, c. 2, lett. a), d.lgs. 28-8-2000, n. 274.)
Articolo 599 Codice Penale Ritorsione e provocazione
Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui
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