Avvocato penalista - Spettacoli o manifestazioni vietati. Art. 544 quater del Codice Penale.
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Art. 544 quater. Spettacoli o manifestazioni vietati.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
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