Avvocato penalista - Pena accessoria e sanzione civile. Art. 562 del Codice Penale.
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Art. 562. Pena accessoria e sanzione civile.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale.
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale. (1)
(1) Vedi nota relativa agli artt. 559 e 560 c.p..
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