Avvocato penalista - Procurata impotenza alla procreazione. Art. 552 del Codice Penale.
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Art. 552. Procurata impotenza alla procreazione.
Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire
cinquantamila a duecentomila.
Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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