Avvocato penalista - Diritto di querela. Art. 543 del Codice Penale.
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Art. 543. Diritto di querela.
[Art. 543. Diritto di querela. (1)
Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.
Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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