Avvocato penalista - Istigazione all'aborto. Art. 548 del Codice Penale.
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Art. 548. Istigazione all'aborto.
Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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