Avvocato penalista - Morte o lesione della donna. Art. 549 del Codice Penale.
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Art. 549. Morte o lesione della donna.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.
Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni.
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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