Avvocato penalista - Adulterio. Art. 559 del Codice Penale.
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Art. 559. Adulterio.
[Art. 559. Adulterio.
La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (1)
Il delitto è punibile a querela del marito. (2)]
(1) La Corte costituzionale con sentenza n°. 126/1968 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.
(2) La Corte costituzionale con sentenza n°. 147/1969 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma terzo del presente articolo.
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