Avvocato penalista - Causa di onore. Art. 551 del Codice Penale.
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Art. 551. Causa di onore.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi.
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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