Avvocato penalista - Pene accessorie ed altri effetti penali. Art. 541 del Codice Penale.
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Art. 541. Pene accessorie ed altri effetti penali.
[Art. 541. Pene accessorie ed altri effetti penali. (1)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto dagli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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