Avvocato penalista - Incitamento a pratiche contro la procreazione. Art. 553 del Codice Penale.
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Art. 553. Incitamento a pratiche contro la procreazione.
Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n°. 194.
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