Avvocato penalista - Confisca e pene accessorie. Art. 544 sexies del Codice Penale.
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Art. 544 sexies. Confisca e pene accessorie.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.
In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
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