Avvocato penalista - Sono rei di Falso aggravato in concorso e di Truffa aggravata in concorso gli assenteisti in massa dal lavoro per finta malattia.
E anche di Interruzione di pubblico servizio, se il loro datore di lavoro è una impresa pubblica o incaricata di un pubblico servizio o di pubblica necessità.
E anche di Interruzione di pubblico servizio, se il loro datore di lavoro è una impresa pubblica o incaricata di un pubblico servizio o di pubblica necessità.
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Avvocato penalista - Sono rei di Falso aggravato in concorso e di Truffa aggravata in concorso gli assenteisti in massa dal lavoro per finta malattia. |
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" Lavoratori assenti per malattia: è truffa.
Malattia di massa dei dipendenti e reato di truffa: il certificato medico non esclude la necessità del processo penale per l’accertamento delle prove.
Malattia di massa dei dipendenti e reato di truffa: il certificato medico non esclude la necessità del processo penale per l’accertamento delle prove.
Due dipendenti malati nello stesso giorno è un caso abbastanza ricorrente; più di due persone può essere virale o semplice sfortuna; quando invece si tratta di tanti o quasi tutti i lavoratori, diventa invece sospetto, al punto da giustificare l’indagine di carattere penale; e ciò anche se la malattia è giustificata dal certificato medico.
È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata di recente [1].
Secondo la Corte, la malattia di massa obbliga ad accertare se c’è un reato.
È necessario, a detta dei giudici, un giro di vite contro gli scioperi selvaggi attuati a colpi di falsi certificati medici.
Secondo la pronuncia in commento, l’esibizione del certificato medico non esclude la possibilità della commissione di reati (come ad esempio quello di truffa o di interruzione di pubblico servizio) in caso di assenza collettiva dal lavoro per malattia: se esiste il fondato sospetto che l’azione di protesta sia stata attuata con metodi illeciti, è necessario che si svolga il processo penale, in modo da effettuare tutti gli accertamenti necessari a valutare l’attendibilità delle fonti di prova.
La vicenda.
La gran parte dei dipendenti di un’impresa di trasporti sono stati incriminati per il reato di truffa e interruzione di pubblico servizio per essersi assentati tutti insieme dal lavoro in due giorni consecutivi: secondo la Corte non è stato sufficiente giustificare l’assenza con gli appositi certificati medici per procedere ugualmente nei loro confronti, nonostante il GUP (giudice dell’udienza preliminare) avesse dichiarato il non luogo a procedere.
La sentenza.
La Corte invita le autorità inquirenti a non limitare l’indagine alla presenza o meno dei certificati medici: la sola produzione di tali documenti non esclude a priori i presupposti del reato di truffa.
È invece necessario effettuare accertamenti specifici circa la falsità dei certificati presentati per giustificare l’assenza.
Insomma, la presentazione, da parte dei lavoratori in massa, di certificati medici solo per giustificare, con la malattia, l’assenza collettiva la cui vera ragione risiederebbe, invece, in contestazioni contro il datore di lavoro, è un comportamento vietato dalla legge, perché volto ad attestare una circostanza falsa.
Meglio sarebbe, quindi, indire un regolare sciopero con tutti i paletti previsti dalla normativa lavoristica.
[1] Cass. sent. n. 48328/15. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/106084_lavoratori-assenti-per-malattia-e-truffa
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