Avvocato penalista - La Violazione di domicilio, Art. 614 C. P., e la Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, Art. 615 C. P.
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" Violazione di domicilio: cos’è e come funziona.
Violazione di domicilio ordinaria e commessa da pubblico ufficiale: l’abitazione, il luogo di privata dimora e le pertinenze.
La violazione di domicilio è un reato previsto dal codice penale [1] e classificato come un delitto (quindi, si tratta di illecito più grave rispetto alle semplici contravvenzioni): esso è volto a tutelare la libertà domiciliare, intesa quale tranquillità e sicurezza dei luoghi in cui si svolge la vita privata di un individuo [2].
La legge, in particolare punisce chiunque si introduca o si trattenga nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, o vi si introduca o trattenga clandestinamente o con l’inganno [3].
Nello specifico, l’introdursi, consiste nel varcare la soglia dell’abitazione o degli altri luoghi ad essa equiparati; il trattenersi, nel permanere in un certo luogo.
Tali condotte devono porsi in contrasto con la volontà del titolare, il cui suo dissenso non deve essere necessariamente esplicito, ma può anche desumersi da una situazione di fatto o da un suo comportamento concludente [4].
Il soggetto passivo del reato è colui che ha il diritto di vietare a soggetti estranei l’ingresso o la permanenza nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
Cosa si intende per abitazione: secondo la giurisprudenza [5] si tratta luogo nel quale normalmente la persona conduce la propria vita domestica.
Cosa si intende per luogo di privata dimora: luogo nel quale si svolge qualsiasi attività della vita privata che debba esplicarsi al di fuori delle ingerenze altrui [6].
Cosa si intende per pertinenze: luoghi aventi natura accessoria rispetto a quelli di privata dimora in quanto ne migliorano il godimento o il servizio.
Perché si possa configurare il reato è sufficiente la coscienza e la volontà del reo di introdursi in uno dei suddetti luoghi contro la volontà del titolare (cosiddetto “dolo generico”).
In particolare il delitto si consuma nel momento in cui il soggetto si introduca nell’abitazione altrui o in uno degli altri luoghi ad essa equiparati o nelle pertinenze di essi, contro la volontà del titolare o clandestinamente o con l’inganno, o si trattenga in detti luoghi.
Si può configurare il tentativo di reato solo nella prima ipotesi.
Le sanzioni.
Per la violazione di domicilio è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
È tuttavia prevista un’aggravante se il fatto è commesso con violenza sulle cose (per esempio, la forzatura di un lucchetto) o alla persone o se il colpevole è palesemente armato: in tali casi la pena è della reclusione da uno a cinque anni [7].
Il reato può essere perseguito solo dietro querela di parte, ossia della vittima. Si può procedere d’ufficio nel caso delle aggravanti.
Giudice competente a decidere è il Tribunale monocratico.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO COMMESSA DA UN PUBBLICO UFFICIALE
Il codice penale [8] prevede poi il delitto di violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Si tratta di uno dei cosiddetti “reati propri”, ossia che possono essere posti in essere non da qualsiasi soggetto ma solo da chi rivesta una particolare qualifica o carica: nella specie il delitto scatta solo se l’azione è posta dal pubblico ufficiale.
La norma punisce il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduca o si trattenga nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi.
Nello specifico, l’introdursi, consiste nel varcare la soglia dell’abitazione o degli altri luoghi ad essa equiparati; il trattenersi, nel permanere in un certo luogo.
Differentemente dal reato di violazione di domicilio, tale fattispecie non richiede l’esistenza di un dissenso della vittima, essendo sufficiente che l’ingresso o l’intrattenimento avvenga attraverso una condotta abusiva dei poteri del proprio ufficio.
Soggetto passivo è colui che ha il diritto di vietare a soggetti estranei l’ingresso o la permanenza nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
Il delitto scatta nel momento in cui il soggetto si introduca abusivamente nell’abitazione altrui o in uno degli altri luoghi ad essa equiparati o nelle pertinenze di essi, o si trattenga in detti luoghi.
La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione fino a un anno, se l’abuso consiste nell’introdursi nei luoghi di cui alla norma senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge.
Il reato è procedibile d’ufficio ed è di competenza del Tribunale monocratico.
[1] Art. 614 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 5767/1981.
[3] Cass. sent. n. 29934/2006; Cass. sent. n. 35166/2005.
[4] Cass. sent. n. 2831/1978.
[5] Cass. sent. del 29.7.2003.
[6] Cass. sent. Cass. n. 43426/2004.
[7] Cass. sent. n. 27542/2010; Cass. sent. n. 29506/2009.
[8] Art. 615 cod. pen. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/105211_violazione-di-domicilio-cose-e-come-funziona
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Avvocato penalista - La Violazione di domicilio, Art. 614 C. P., e la Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale, Art. 615 C. P. |
" Violazione di domicilio: cos’è e come funziona.
Violazione di domicilio ordinaria e commessa da pubblico ufficiale: l’abitazione, il luogo di privata dimora e le pertinenze.
La violazione di domicilio è un reato previsto dal codice penale [1] e classificato come un delitto (quindi, si tratta di illecito più grave rispetto alle semplici contravvenzioni): esso è volto a tutelare la libertà domiciliare, intesa quale tranquillità e sicurezza dei luoghi in cui si svolge la vita privata di un individuo [2].
La legge, in particolare punisce chiunque si introduca o si trattenga nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, o vi si introduca o trattenga clandestinamente o con l’inganno [3].
Nello specifico, l’introdursi, consiste nel varcare la soglia dell’abitazione o degli altri luoghi ad essa equiparati; il trattenersi, nel permanere in un certo luogo.
Tali condotte devono porsi in contrasto con la volontà del titolare, il cui suo dissenso non deve essere necessariamente esplicito, ma può anche desumersi da una situazione di fatto o da un suo comportamento concludente [4].
Il soggetto passivo del reato è colui che ha il diritto di vietare a soggetti estranei l’ingresso o la permanenza nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
Cosa si intende per abitazione: secondo la giurisprudenza [5] si tratta luogo nel quale normalmente la persona conduce la propria vita domestica.
Cosa si intende per luogo di privata dimora: luogo nel quale si svolge qualsiasi attività della vita privata che debba esplicarsi al di fuori delle ingerenze altrui [6].
Cosa si intende per pertinenze: luoghi aventi natura accessoria rispetto a quelli di privata dimora in quanto ne migliorano il godimento o il servizio.
Perché si possa configurare il reato è sufficiente la coscienza e la volontà del reo di introdursi in uno dei suddetti luoghi contro la volontà del titolare (cosiddetto “dolo generico”).
In particolare il delitto si consuma nel momento in cui il soggetto si introduca nell’abitazione altrui o in uno degli altri luoghi ad essa equiparati o nelle pertinenze di essi, contro la volontà del titolare o clandestinamente o con l’inganno, o si trattenga in detti luoghi.
Si può configurare il tentativo di reato solo nella prima ipotesi.
Le sanzioni.
Per la violazione di domicilio è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
È tuttavia prevista un’aggravante se il fatto è commesso con violenza sulle cose (per esempio, la forzatura di un lucchetto) o alla persone o se il colpevole è palesemente armato: in tali casi la pena è della reclusione da uno a cinque anni [7].
Il reato può essere perseguito solo dietro querela di parte, ossia della vittima. Si può procedere d’ufficio nel caso delle aggravanti.
Giudice competente a decidere è il Tribunale monocratico.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO COMMESSA DA UN PUBBLICO UFFICIALE
Il codice penale [8] prevede poi il delitto di violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Si tratta di uno dei cosiddetti “reati propri”, ossia che possono essere posti in essere non da qualsiasi soggetto ma solo da chi rivesta una particolare qualifica o carica: nella specie il delitto scatta solo se l’azione è posta dal pubblico ufficiale.
La norma punisce il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, si introduca o si trattenga nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi.
Nello specifico, l’introdursi, consiste nel varcare la soglia dell’abitazione o degli altri luoghi ad essa equiparati; il trattenersi, nel permanere in un certo luogo.
Differentemente dal reato di violazione di domicilio, tale fattispecie non richiede l’esistenza di un dissenso della vittima, essendo sufficiente che l’ingresso o l’intrattenimento avvenga attraverso una condotta abusiva dei poteri del proprio ufficio.
Soggetto passivo è colui che ha il diritto di vietare a soggetti estranei l’ingresso o la permanenza nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
Il delitto scatta nel momento in cui il soggetto si introduca abusivamente nell’abitazione altrui o in uno degli altri luoghi ad essa equiparati o nelle pertinenze di essi, o si trattenga in detti luoghi.
La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione fino a un anno, se l’abuso consiste nell’introdursi nei luoghi di cui alla norma senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge.
Il reato è procedibile d’ufficio ed è di competenza del Tribunale monocratico.
[1] Art. 614 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 5767/1981.
[3] Cass. sent. n. 29934/2006; Cass. sent. n. 35166/2005.
[4] Cass. sent. n. 2831/1978.
[5] Cass. sent. del 29.7.2003.
[6] Cass. sent. Cass. n. 43426/2004.
[7] Cass. sent. n. 27542/2010; Cass. sent. n. 29506/2009.
[8] Art. 615 cod. pen. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/105211_violazione-di-domicilio-cose-e-come-funziona
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