Avvocato penalista - Non è Favoreggiamento della prostituzione, Art. 3, n°. 8, della L. 20 febbraio 1958, n°. 75, affittare un appartamento a una prostituta.
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" Affittare un appartamento a una prostituta non è reato.
Locazione alla escort, favoreggiamento della prostituzione, canone di locazione secondo i prezzi di mercato: non c’è reato.
Ancora una volta la Cassazione si pronuncia sulle possibili estensioni del reato di favoreggiamento della prostituzione nei confronti di chi affitta un appartamento a una prostituta; già in passato la Suprema Corte era passata sull’argomento precisando che, se manca un utile vero e proprio, da parte del locatore, sull’attività della prostituta, a questi non può essere attribuita alcuna responsabilità.
Non rileva il fatto che il padrone di casa sia consapevole dell’attività che svolge la donna all’interno dell’immobile.
La semplice percezione del canone di locazione, infatti, non è diretta dipendenza di una partecipazione all’attività della escort, in quanto piuttosto finalizzata a garantire a quest’ultima un tetto, e quindi funzionale al diverso diritto all’abitazione.
Laddove però il canone di locazione sia di gran lunga superiore ai prezzi di mercato, sì da far intuire
che dietro tale sproporzione vi sia una partecipazione al business della donna, allora scatta il reato.
Con una sentenza di pochi giorni fa [1] i giudici supremi hanno ulteriormente chiarito che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi conceda, anche in sublocazione, ad una prostituta dietro corrispettivo della quota parte del canone di un immobile nella propria disponibilità ove i due convivano, sebbene in esso la donna vi eserciti per proprio conto la prostituzione.
Inoltre, precisano dal Palazzaccio, qualora la locazione avvenga a prezzo di mercato, la cessione del godimento di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non integra gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione, nonostante il conduttore sia consapevole dell’uso cui l’immobile è destinato, dal momento che la stipulazione del contratto e la messa a disposizione del locale non rappresentano un effettivo ausilio al meretricio [2], essendo necessario, ove si voglia rilevare l’esistenza del reato, il riscontro della prestazione da parte del locatore anche di altri servizi in favore della prostituta che siano idonei di per sé ad agevolare l’attività di costei, quali la ricezione dei clienti, la fornitura di profilattivi o la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie [3]. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/106069_affittare-un-appartamento-a-una-prostituta-non-e-reato
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Avvocato penalista - Non è Favoreggiamento della prostituzione, Art. 3, n°. 8, della L. 20 febbraio 1958, n°. 75, affittare un appartamento a una prostituta. |
" Affittare un appartamento a una prostituta non è reato.
Locazione alla escort, favoreggiamento della prostituzione, canone di locazione secondo i prezzi di mercato: non c’è reato.
Ancora una volta la Cassazione si pronuncia sulle possibili estensioni del reato di favoreggiamento della prostituzione nei confronti di chi affitta un appartamento a una prostituta; già in passato la Suprema Corte era passata sull’argomento precisando che, se manca un utile vero e proprio, da parte del locatore, sull’attività della prostituta, a questi non può essere attribuita alcuna responsabilità.
Non rileva il fatto che il padrone di casa sia consapevole dell’attività che svolge la donna all’interno dell’immobile.
La semplice percezione del canone di locazione, infatti, non è diretta dipendenza di una partecipazione all’attività della escort, in quanto piuttosto finalizzata a garantire a quest’ultima un tetto, e quindi funzionale al diverso diritto all’abitazione.
Laddove però il canone di locazione sia di gran lunga superiore ai prezzi di mercato, sì da far intuire
che dietro tale sproporzione vi sia una partecipazione al business della donna, allora scatta il reato.
Con una sentenza di pochi giorni fa [1] i giudici supremi hanno ulteriormente chiarito che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi conceda, anche in sublocazione, ad una prostituta dietro corrispettivo della quota parte del canone di un immobile nella propria disponibilità ove i due convivano, sebbene in esso la donna vi eserciti per proprio conto la prostituzione.
Inoltre, precisano dal Palazzaccio, qualora la locazione avvenga a prezzo di mercato, la cessione del godimento di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non integra gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione, nonostante il conduttore sia consapevole dell’uso cui l’immobile è destinato, dal momento che la stipulazione del contratto e la messa a disposizione del locale non rappresentano un effettivo ausilio al meretricio [2], essendo necessario, ove si voglia rilevare l’esistenza del reato, il riscontro della prestazione da parte del locatore anche di altri servizi in favore della prostituta che siano idonei di per sé ad agevolare l’attività di costei, quali la ricezione dei clienti, la fornitura di profilattivi o la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie [3]. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/106069_affittare-un-appartamento-a-una-prostituta-non-e-reato
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