Avvocato penalista - Commette Simulazione di reato, Art. 367 del C. P., chiunque denuncia falsamente la commissione di un reato, Furto o altro reato che sia.
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" La falsa denuncia di furto è simulazione di reato.
Reati contro la giustizia: simulazione di reato, falsa denuncia o querela, simulazione di tracce, la comunicazione telefonica alla polizia o ai carabinieri.
Denunciare un furto o qualsiasi altro tipo di reato, che in realtà non è mai avvenuto integra l’illecito penale di simulazione di reato, per il quale è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni; [1] si pensi, per esempio, al rilascio di un duplicato di un documento di cui si è smarrito l’originale, al tentativo di ottenere un risarcimento dall’assicurazione, all’espediente per occultare a un familiare un proprio atto di danneggiamento o di sottrazione di beni.
In verità, perché scatti il reato in questione non è necessaria l’intenzione di perseguire un’ulteriore utilità personale, ma è sufficiente la semplice coscienza e volontà di affermare falsamente l’avvenuta consumazione di un reato; risulta, insomma, del tutto irrilevante il movente del diritto (è quello che i tecnici del diritto chiamano “dolo generico”) [2].
Vediamo meglio come funziona la simulazione di reato.
Il codice penale [1] sanziona due precise condotte, quella di chi:
– afferma falsamente, attraverso denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, essere avvenuto un reato (simulazione formale).
La falsa denuncia può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante [3];
– simula le tracce di un reato (simulazione materiale): in questo secondo caso l’illecito scatta, per esempio, dopo aver rotto una finestra con un mattone per far credere che in casa siano arrivati i ladri.
Dunque, in tale ipotesi, a differenza della precedente, la denuncia o la querela potrebbe essere sporta anche da un soggetto diverso dal reo, il quale si è limitato solo a simulare le tracce del reato stesso.
In entrambi i casi il reato scatta solo se la condotta comporti la possibilità concreta che si avvii un procedimento penale [4].
Il reato è procedibile d’ufficio ed è di competenza del tribunale monocratico.
Il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto della denuncia, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari; tale ripensamento, infatti, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria. [5]
La falsa denuncia può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, ed è quindi sufficiente anche una comunicazione telefonica alla polizia o ai carabinieri o a qualsiasi altra pubblica autorità. [6]
Come infatti ha chiarito più volte la Cassazione, la denuncia rilevante ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato può essere presentata in qualsiasi forma e modo, ivi compreso il mezzo
telefonico.
[1] Art. 367 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 50944/2014.
[3] Cass. sent. n. 16277/2015.
[4] Cass. sent. n. 4983/2010; Cass. sent. n. 28018/2009; Cass. sent. n. 39241/2004; Cass. sent. n. 5786/2000.
[5] Cass. sent. n. 45067/2014.
[6] Cass. sent. n. 48440/2012. Cfr. anche Cass. sent. n. 35543/2012. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/104843_la-falsa-denuncia-di-furto-e-simulazione-di-reato
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Avvocato penalista - Commette Simulazione di reato, Art. 367 del C. P., chiunque denuncia falsamente la commissione di un reato, Furto o altro reato che sia. |
" La falsa denuncia di furto è simulazione di reato.
Reati contro la giustizia: simulazione di reato, falsa denuncia o querela, simulazione di tracce, la comunicazione telefonica alla polizia o ai carabinieri.
Denunciare un furto o qualsiasi altro tipo di reato, che in realtà non è mai avvenuto integra l’illecito penale di simulazione di reato, per il quale è prevista la pena della reclusione da uno a tre anni; [1] si pensi, per esempio, al rilascio di un duplicato di un documento di cui si è smarrito l’originale, al tentativo di ottenere un risarcimento dall’assicurazione, all’espediente per occultare a un familiare un proprio atto di danneggiamento o di sottrazione di beni.
In verità, perché scatti il reato in questione non è necessaria l’intenzione di perseguire un’ulteriore utilità personale, ma è sufficiente la semplice coscienza e volontà di affermare falsamente l’avvenuta consumazione di un reato; risulta, insomma, del tutto irrilevante il movente del diritto (è quello che i tecnici del diritto chiamano “dolo generico”) [2].
Vediamo meglio come funziona la simulazione di reato.
Il codice penale [1] sanziona due precise condotte, quella di chi:
– afferma falsamente, attraverso denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, essere avvenuto un reato (simulazione formale).
La falsa denuncia può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, anche in assenza di una iniziativa spontanea del denunciante [3];
– simula le tracce di un reato (simulazione materiale): in questo secondo caso l’illecito scatta, per esempio, dopo aver rotto una finestra con un mattone per far credere che in casa siano arrivati i ladri.
Dunque, in tale ipotesi, a differenza della precedente, la denuncia o la querela potrebbe essere sporta anche da un soggetto diverso dal reo, il quale si è limitato solo a simulare le tracce del reato stesso.
In entrambi i casi il reato scatta solo se la condotta comporti la possibilità concreta che si avvii un procedimento penale [4].
Il reato è procedibile d’ufficio ed è di competenza del tribunale monocratico.
Il delitto di simulazione di reato può essere scriminato dalla ritrattazione solo se questa si verifica nel medesimo contesto della denuncia, in modo da escludere anche la possibilità di investigazioni ed accertamenti preliminari; tale ripensamento, infatti, fa venir meno il carattere lesivo della condotta simulatoria. [5]
La falsa denuncia può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, ed è quindi sufficiente anche una comunicazione telefonica alla polizia o ai carabinieri o a qualsiasi altra pubblica autorità. [6]
Come infatti ha chiarito più volte la Cassazione, la denuncia rilevante ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato può essere presentata in qualsiasi forma e modo, ivi compreso il mezzo
telefonico.
[1] Art. 367 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 50944/2014.
[3] Cass. sent. n. 16277/2015.
[4] Cass. sent. n. 4983/2010; Cass. sent. n. 28018/2009; Cass. sent. n. 39241/2004; Cass. sent. n. 5786/2000.
[5] Cass. sent. n. 45067/2014.
[6] Cass. sent. n. 48440/2012. Cfr. anche Cass. sent. n. 35543/2012. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/104843_la-falsa-denuncia-di-furto-e-simulazione-di-reato
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