Avvocato penalista - Non c'è Rissa, Articolo 588 del Codice Penale, se alcuni dei partecipanti si limitano a resistere alla aggressione o alla mera difesa passiva.
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Reato: non scatta la rissa se ci si difende.
Il delitto non è integrato se uno dei gruppi partecipanti alla rissa ponga in essere condotte finalizzate solo a resistere all’aggressione o di mera difesa passiva.
Autodifesa: il reato di rissa [1] scatta se, nella colluttazione violenta, le parti contrapposte sono animate dalla volontà di arrecare un danno all’incolumità altrui; se però uno dei soggetti o uno dei gruppi partecipanti alla contesa sta solo resistendo all’aggressione altrui o si sta difendendo, non c’è alcuna rissa (al massimo il reato di lesioni da parte di un gruppo di persone ai danni di un’altra, che è solo vittima).
È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [2].
Cos’è la rissa?
Il delitto di rissa tutela la vita umana e l’incolumità individuale.
La legge punisce la semplice partecipazione ad una rissa (quindi è richiesta la necessaria partecipazione di almeno 3 persone).
In particolare il codice penale [1] sanziona chiunque partecipi ad una rissa, intesa come una mischia tra persone che compiano atti di violenza con l’intento di recare offesa alle parti avversarie e contemporaneamente di difendersi dalle offese di costoro.
Elementi caratterizzanti tale fattispecie sono, quindi:
– l’uso della violenza
– la reciprocità delle offese.
La reciprocità delle offese.
Pertanto, non c’è rissa senza la reciproca volontà di ledere l’incolumità altrui.
La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’illecito di rissa si configura se, nella colluttazione violenta, le fazioni contrapposte siano entrambe animate dalla volontà di farsi male.
La fattispecie in esame non può, perciò, a parere del Collegio, ritenersi integrata qualora uno dei gruppi partecipanti alla contesa ponga in essere condotte finalizzate esclusivamente a resistere all’aggressione o di semplice difesa passiva.
Per esempio, nel caso in cui un gruppo di soggetti decida di aggredirne un altro, costringendolo a difendersi, non ci può essere il reato di rissa sia in capo a coloro che si difendono, sia con riferimento agli aggressori, i quali risponderanno soltanto delle conseguenze dei loro comportamenti violenti. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/105946_reato-non-scatta-la-rissa-se-ci-si-difende
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Avvocato penalista - Non c'è Rissa, Articolo 588 del Codice Penale, se alcuni dei partecipanti si limitano a resistere alla aggressione o alla mera difesa passiva. |
Reato: non scatta la rissa se ci si difende.
Il delitto non è integrato se uno dei gruppi partecipanti alla rissa ponga in essere condotte finalizzate solo a resistere all’aggressione o di mera difesa passiva.
Autodifesa: il reato di rissa [1] scatta se, nella colluttazione violenta, le parti contrapposte sono animate dalla volontà di arrecare un danno all’incolumità altrui; se però uno dei soggetti o uno dei gruppi partecipanti alla contesa sta solo resistendo all’aggressione altrui o si sta difendendo, non c’è alcuna rissa (al massimo il reato di lesioni da parte di un gruppo di persone ai danni di un’altra, che è solo vittima).
È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [2].
Cos’è la rissa?
Il delitto di rissa tutela la vita umana e l’incolumità individuale.
La legge punisce la semplice partecipazione ad una rissa (quindi è richiesta la necessaria partecipazione di almeno 3 persone).
In particolare il codice penale [1] sanziona chiunque partecipi ad una rissa, intesa come una mischia tra persone che compiano atti di violenza con l’intento di recare offesa alle parti avversarie e contemporaneamente di difendersi dalle offese di costoro.
Elementi caratterizzanti tale fattispecie sono, quindi:
– l’uso della violenza
– la reciprocità delle offese.
La reciprocità delle offese.
Pertanto, non c’è rissa senza la reciproca volontà di ledere l’incolumità altrui.
La Suprema Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l’illecito di rissa si configura se, nella colluttazione violenta, le fazioni contrapposte siano entrambe animate dalla volontà di farsi male.
La fattispecie in esame non può, perciò, a parere del Collegio, ritenersi integrata qualora uno dei gruppi partecipanti alla contesa ponga in essere condotte finalizzate esclusivamente a resistere all’aggressione o di semplice difesa passiva.
Per esempio, nel caso in cui un gruppo di soggetti decida di aggredirne un altro, costringendolo a difendersi, non ci può essere il reato di rissa sia in capo a coloro che si difendono, sia con riferimento agli aggressori, i quali risponderanno soltanto delle conseguenze dei loro comportamenti violenti. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/105946_reato-non-scatta-la-rissa-se-ci-si-difende
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