Avvocato penalista - Le condizioni e i presupposti della legittima difesa.
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" Legittima difesa: la Cassazione ribadisce i presupposti.
Causa di giustificazione per difendersi dal compimento di un reato: l’uso di armi in casa propria, la proporzione tra offesa e difesa, la difesa preventiva.
Non è punibile chi commette un reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o di altri e si sia trovato in una situazione di pericolo perché stava per subire un’offesa ingiusta: è comunque necessario che la difesa sia proporzionata all’offesa: così dice il codice penale quando descrive la legittima difesa [1].
La legittima difesa, classificata dai giuristi come una causa di giustificazione, non smette di far discutere le aule di tribunale e l’opinione pubblica, complice l’aumento delle aggressioni e la maggiore difficoltà per le istituzioni di intervenire tempestivamente a difesa dei cittadini.
Fin dove, allora, questi ultimi si possono spingere, in via “preventiva”, per evitare di subire danni irreparabili?
Quali tipi di aggressione giustificano il ricorso alla reazione che poi viene giustificata per legittima difesa?
I chiarimenti vengono offerti da una recente sentenza della Cassazione [2].
La prima condizione perché la difesa possa essere legittima è che sia in corso un’aggressione ingiusta: essa deve consistere in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto.
A tale aggressione ingiusta deve fare da contraltare la reazione legittima della vittima per la necessità di difendersi: legittimità che viene data solo se
– il pericolo è attuale e inevitabile: per cui non vi è legittima difesa se il ladro, benché armato, si è ormai dato alla fuga;
– vi sia proporzione tra difesa e offesa: per cui non vi è legittima difesa per chi spara e uccide un uomo armato di un sasso.
L’attualità del pericolo è il tratto caratteristico essenziale della legittima difesa, che la distingue sia dalla difesa preventiva (non lecita per il nostro diritto in quanto diretta ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa), sia dalla vendetta privata (anch’essa non lecita: a differenza della difesa preventiva, qui la vendetta giunge quando l’illecito è stato già compiuto).
Pertanto, con l’espressione “pericolo attuale” si deve intendere un pericolo presente, incombente.
Non vi è quindi legittima difesa nelle situazioni in cui:
– il pericolo si è già verificato e consumato (il che farebbe altrimenti parlare di vendetta privata);
– il pericolo si deve ancora verificare (che farebbe invece parlare di difesa preventiva): si pensi al padrone di casa che, vedendo un uomo intento a rompere, con il grimaldello, il cancello di casa propria, gli spari un colpo in testa.
Insomma il compimento di atti violenti contro l’aggressore si deve inserire in un contesto in cui il comportamento dell’antagonista è già indicativo di un’imminente offesa, richiedendosi una pronta reazione difensiva.
Non basta, invece, la “prefigurazione in via ipotetica di un’aggressione futura” quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l’allontanamento o la fuga di chi viene poi aggredito.
Inoltre, l’esimente della legittima difesa non è applicabile qualora il soggetto non agisce nella convinzione – anche erronea – di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa.
Legittima difesa e autotutela nel domicilio privato.
Una legge del 2006 ha esteso l’ambito della legittima difesa. In particolare, nel caso di violazione di domicilio o di privata dimora o nelle relative pertinenze, si presume la legittima difesa (e quindi il rapporto di proporzione tra offesa e difesa), se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi indicati, usa un’arma o altro mezzo per difendere:
– la propria o altrui incolumità;
– i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
Viene, pertanto, introdotta una presunzione automatica di legittimità della difesa nel caso in cui il fatto avvenga nel domicilio dell’aggredito o nel suo luogo di lavoro, sottraendo ogni valutazione nel merito del giudice.
Questo non vuol dire che la legittima difesa consenta un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, richiedendosi comunque un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione.
Nell’esempio di poc’anzi, non sarà giustificabile sparare un ladro munito di un solo grimaldello che sta aprendo il cancello del proprio cortile. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/105695_legittima-difesa-la-cassazione-ribadisce-i-presupposti
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Avvocato penalista - Le condizioni e i presupposti della legittima difesa. |
" Legittima difesa: la Cassazione ribadisce i presupposti.
Causa di giustificazione per difendersi dal compimento di un reato: l’uso di armi in casa propria, la proporzione tra offesa e difesa, la difesa preventiva.
Non è punibile chi commette un reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o di altri e si sia trovato in una situazione di pericolo perché stava per subire un’offesa ingiusta: è comunque necessario che la difesa sia proporzionata all’offesa: così dice il codice penale quando descrive la legittima difesa [1].
La legittima difesa, classificata dai giuristi come una causa di giustificazione, non smette di far discutere le aule di tribunale e l’opinione pubblica, complice l’aumento delle aggressioni e la maggiore difficoltà per le istituzioni di intervenire tempestivamente a difesa dei cittadini.
Fin dove, allora, questi ultimi si possono spingere, in via “preventiva”, per evitare di subire danni irreparabili?
Quali tipi di aggressione giustificano il ricorso alla reazione che poi viene giustificata per legittima difesa?
I chiarimenti vengono offerti da una recente sentenza della Cassazione [2].
La prima condizione perché la difesa possa essere legittima è che sia in corso un’aggressione ingiusta: essa deve consistere in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto.
A tale aggressione ingiusta deve fare da contraltare la reazione legittima della vittima per la necessità di difendersi: legittimità che viene data solo se
– il pericolo è attuale e inevitabile: per cui non vi è legittima difesa se il ladro, benché armato, si è ormai dato alla fuga;
– vi sia proporzione tra difesa e offesa: per cui non vi è legittima difesa per chi spara e uccide un uomo armato di un sasso.
L’attualità del pericolo è il tratto caratteristico essenziale della legittima difesa, che la distingue sia dalla difesa preventiva (non lecita per il nostro diritto in quanto diretta ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa), sia dalla vendetta privata (anch’essa non lecita: a differenza della difesa preventiva, qui la vendetta giunge quando l’illecito è stato già compiuto).
Pertanto, con l’espressione “pericolo attuale” si deve intendere un pericolo presente, incombente.
Non vi è quindi legittima difesa nelle situazioni in cui:
– il pericolo si è già verificato e consumato (il che farebbe altrimenti parlare di vendetta privata);
– il pericolo si deve ancora verificare (che farebbe invece parlare di difesa preventiva): si pensi al padrone di casa che, vedendo un uomo intento a rompere, con il grimaldello, il cancello di casa propria, gli spari un colpo in testa.
Insomma il compimento di atti violenti contro l’aggressore si deve inserire in un contesto in cui il comportamento dell’antagonista è già indicativo di un’imminente offesa, richiedendosi una pronta reazione difensiva.
Non basta, invece, la “prefigurazione in via ipotetica di un’aggressione futura” quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l’allontanamento o la fuga di chi viene poi aggredito.
Inoltre, l’esimente della legittima difesa non è applicabile qualora il soggetto non agisce nella convinzione – anche erronea – di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa.
Legittima difesa e autotutela nel domicilio privato.
Una legge del 2006 ha esteso l’ambito della legittima difesa. In particolare, nel caso di violazione di domicilio o di privata dimora o nelle relative pertinenze, si presume la legittima difesa (e quindi il rapporto di proporzione tra offesa e difesa), se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi indicati, usa un’arma o altro mezzo per difendere:
– la propria o altrui incolumità;
– i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
Viene, pertanto, introdotta una presunzione automatica di legittimità della difesa nel caso in cui il fatto avvenga nel domicilio dell’aggredito o nel suo luogo di lavoro, sottraendo ogni valutazione nel merito del giudice.
Questo non vuol dire che la legittima difesa consenta un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, richiedendosi comunque un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione.
Nell’esempio di poc’anzi, non sarà giustificabile sparare un ladro munito di un solo grimaldello che sta aprendo il cancello del proprio cortile. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/105695_legittima-difesa-la-cassazione-ribadisce-i-presupposti
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