Avvocato penalista - Commette i reati di Fuga, Art. 189, comma 6, C.d.S., di Omissione di soccorso, Art. 593 C.P., e altro, il conducente che non si fermi, ma scappi, in caso di investimento.
____________________________________
____________________________________
" Incidenti: gli obblighi del conducente in caso di investimento.
Codice della strada: obblighi dell’automobilista in caso di sinistro e di investimento, fermarsi e prestare soccorso, il reato di fuga e di omissione di soccorso.
Il nuovo codice della strada [1] descrive in maniera dettagliata il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un “crescendo” di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.
Innanzitutto, gli automobilisti coinvolti in un incidente devono predisporre tutte le misure per salvaguardare la sicurezza della circolazione (per es. apposizione del triangolo) e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
Esistono, poi, due diversi e più importanti obblighi:
– l’obbligo di fermarsi in ogni caso, sia in presenza di danni a cose che a persone;
– inoltre, nell’ipotesi in cui vi siano persone ferite, si aggiunge anche l’obbligo di prestare loro assistenza.
Obbligo di fermarsi.
L’inadempimento al semplice obbligo di fermarsi è punito:
– in caso di incidente con danno alle sole cose [2] (automobile, motocicli, ecc.) l’automobilista deve fornire le proprie generalità e quelle di polizza (con il certificato di assicurazione) alle persone danneggiate affinché queste possano provvedere alla richiesta di risarcimento all’assicurazione.
In caso di inottemperanza scatta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174;
– in caso di incidente con danno alle persone [3] (conducenti o pedoni) scatta una sanzione penale della reclusione fino a quattro mesi (reato di fuga).
In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell’arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Il reato consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento prima dell’arrivo delle autorità, così da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente in tema di circolazione stradale.
Pertanto è colpevole il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento [4].
Nel reato di fuga è necessaria la consapevolezza del conducente di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro [5].
Obbligo di prestare soccorso (reato di omissione di soccorso).
Nel caso in cui il conducente non abbia prestato assistenza ai feriti, la sanzione penale è più grave (cosiddetta omissione di soccorso) ed è pari alla reclusione fino a un anno e multa [6].
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo anche se non c’è flagranza del conducente che non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi, anche dopo il decorso di oltre ventiquattro ore dal sinistro, avendo il legislatore configurato per detta fattispecie incriminatrice uno stato di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso [7].
Il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente [8].
[1] Art. 189 cod. str.
[2] Art. 189 cod. str. co. 5.
[3] Art. 189 cod. str. co. 6.
[4] Cass. sent. n. 33335/2015.
[5] Cass. sent. n. 5510/2013.
[6] Art. 189 cod. str. co. 7.
[7] Cass. sent. n. n. 34712/2015.
[8] Cass. sent. n. 11195/2015. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/105281_incidenti-gli-obblighi-del-conducente-in-caso-di-investimento
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Avvocato penalista - Commette i reati di Fuga, Art. 189, comma 6, C.d.S., di Omissione di soccorso, Art. 593 C.P., e altro, il conducente che non si fermi, ma scappi, in caso di investimento. |
" Incidenti: gli obblighi del conducente in caso di investimento.
Codice della strada: obblighi dell’automobilista in caso di sinistro e di investimento, fermarsi e prestare soccorso, il reato di fuga e di omissione di soccorso.
Il nuovo codice della strada [1] descrive in maniera dettagliata il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un “crescendo” di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.
Innanzitutto, gli automobilisti coinvolti in un incidente devono predisporre tutte le misure per salvaguardare la sicurezza della circolazione (per es. apposizione del triangolo) e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
Esistono, poi, due diversi e più importanti obblighi:
– l’obbligo di fermarsi in ogni caso, sia in presenza di danni a cose che a persone;
– inoltre, nell’ipotesi in cui vi siano persone ferite, si aggiunge anche l’obbligo di prestare loro assistenza.
Obbligo di fermarsi.
L’inadempimento al semplice obbligo di fermarsi è punito:
– in caso di incidente con danno alle sole cose [2] (automobile, motocicli, ecc.) l’automobilista deve fornire le proprie generalità e quelle di polizza (con il certificato di assicurazione) alle persone danneggiate affinché queste possano provvedere alla richiesta di risarcimento all’assicurazione.
In caso di inottemperanza scatta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174;
– in caso di incidente con danno alle persone [3] (conducenti o pedoni) scatta una sanzione penale della reclusione fino a quattro mesi (reato di fuga).
In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell’arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente.
Il reato consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento prima dell’arrivo delle autorità, così da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente in tema di circolazione stradale.
Pertanto è colpevole il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento [4].
Nel reato di fuga è necessaria la consapevolezza del conducente di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro [5].
Obbligo di prestare soccorso (reato di omissione di soccorso).
Nel caso in cui il conducente non abbia prestato assistenza ai feriti, la sanzione penale è più grave (cosiddetta omissione di soccorso) ed è pari alla reclusione fino a un anno e multa [6].
In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo anche se non c’è flagranza del conducente che non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi, anche dopo il decorso di oltre ventiquattro ore dal sinistro, avendo il legislatore configurato per detta fattispecie incriminatrice uno stato di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso [7].
Il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente [8].
[1] Art. 189 cod. str.
[2] Art. 189 cod. str. co. 5.
[3] Art. 189 cod. str. co. 6.
[4] Cass. sent. n. 33335/2015.
[5] Cass. sent. n. 5510/2013.
[6] Art. 189 cod. str. co. 7.
[7] Cass. sent. n. n. 34712/2015.
[8] Cass. sent. n. 11195/2015. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/105281_incidenti-gli-obblighi-del-conducente-in-caso-di-investimento
____________________________________
Avvocato penalista - Commette i reati di Fuga, Art. 189, comma 6, C.d.S., di Omissione di soccorso, Art. 593 C.P., e altro, il conducente che non si fermi, ma scappi, in caso di investimento. |
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________