Avvocato penalista - Il reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, Art. 659 cod. pen., si può commettere anche in condominio.
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" Rumori in condominio e disturbo alla quiete pubblica.
Per far scattare il reato, oltre al risarcimento del danno, è necessario che il rumore abbia superato la normale tollerabilità e abbia disturbato non un solo condomino.
Contro il rumore in condominio che eccede i limiti di “normale tollerabilità” (stabiliti, di norma, mediante perizia del consulente tecnico del giudice) è sempre consentita l’azione civile per il risarcimento del danno e la cessazione delle turbative (magari attraverso sistemi di insonorizzazione); perché, però, possa anche invocarsi il reato di disturbo alla quiete pubblica [1] non è sufficiente il superamento della soglia della tollerabilità, ma è necessario che il frastuono abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da disturbare una pluralità indeterminata di persone e non un singolo condomino.
È quanto chiarito e ribadito dalla Cassazione con una recente sentenza [2].
Così, tanto per esemplificare, se il rumore molesta esclusivamente i vicini, perché solo da questi è percepibile, allora non c’è alcun reato.
Viceversa se le onde sonore si propagano anche oltre gli appartamenti confinanti, sino a raggiungere un gruppo indeterminato di persone (per esempio, tutto il quartiere, tutto il vicinato, ecc.), allora si può sporgere querela.
Ad ogni modo, per far scattare il reato non è necessario che a lamentarsi siano tutte le persone molestate – presentando la querela o una “raccolta firme” – ma ben potrebbe essere che a sporgere la denuncia sia una sola: quel che conta, infatti, è la potenzialità del rumore a disturbare una pluralità indeterminata di soggetti.
Inoltre, chi querela non deve temere una controquerela per calunnia se non ha la certezza dell’estensione dei rumori: infatti, solo la consapevolezza di incolpare qualcuno di un fatto non vero è fonte di autonoma responsabilità penale.
L’esempio dei mobili e dei tappeti.
Il caso esaminato dalla Cassazione ci dà la possibilità di fare un esempio.
Si pensi all’ipotesi di un condomino particolarmente maleducato che, con continui schiamazzi ed altri rumori (sbattendo sedie, trascinando mobili, battendo tappeti sulla ringhiera dei balconi, ecc.) disturbi il riposo e le occupazioni delle persone.
Ebbene, anche qualora tale circostanza dovesse risultare vera, se dovesse emergere, nel corso del processo, che il disturbo del riposo è stato unidirezionale, nel senso che a doverlo subire è stato solo il vicino del piano di sotto o anche, insieme a questi, altri proprietari confinanti con l’appartamento del condomino in questione (quello del piano di sopra, i dirimpettai, ecc.) non si avrebbe alcun reato.
Se, invece, il rumore viene percepito anche per la strada e negli appartamenti dei palazzi limitrofi (si pensi a uno stereo particolarmente alto, al rumore degli amplificatori di una band che suona in un garage), allora il reato è conclamato.
Secondo la Cassazione il reato in questione non si configura se il disturbo del riposo o delle occupazioni si riversa soltanto su una persona, a nulla rilevando l’elevata frequenza e/o l’intollerabilità dei rumori o degli schiamazzi prodotti.
Il soggetto passivo del reato in esame deve necessariamente essere individuato in una pluralità di soggetti.
Né potrebbe essere altrimenti atteso che il bene giuridico protetto dalla norma è la quiete pubblica e non la tranquillità di un singolo soggetto.
[1] Art. 659 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 49983/15 del 18.12.2015. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/107011_rumori-in-condominio-e-disturbo-alla-quiete-pubblica
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Avvocato penalista - Il reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, Art. 659 cod. pen., si può commettere anche in condominio. |
" Rumori in condominio e disturbo alla quiete pubblica.
Per far scattare il reato, oltre al risarcimento del danno, è necessario che il rumore abbia superato la normale tollerabilità e abbia disturbato non un solo condomino.
Contro il rumore in condominio che eccede i limiti di “normale tollerabilità” (stabiliti, di norma, mediante perizia del consulente tecnico del giudice) è sempre consentita l’azione civile per il risarcimento del danno e la cessazione delle turbative (magari attraverso sistemi di insonorizzazione); perché, però, possa anche invocarsi il reato di disturbo alla quiete pubblica [1] non è sufficiente il superamento della soglia della tollerabilità, ma è necessario che il frastuono abbia l’attitudine a propagarsi in modo tale da disturbare una pluralità indeterminata di persone e non un singolo condomino.
È quanto chiarito e ribadito dalla Cassazione con una recente sentenza [2].
Così, tanto per esemplificare, se il rumore molesta esclusivamente i vicini, perché solo da questi è percepibile, allora non c’è alcun reato.
Viceversa se le onde sonore si propagano anche oltre gli appartamenti confinanti, sino a raggiungere un gruppo indeterminato di persone (per esempio, tutto il quartiere, tutto il vicinato, ecc.), allora si può sporgere querela.
Ad ogni modo, per far scattare il reato non è necessario che a lamentarsi siano tutte le persone molestate – presentando la querela o una “raccolta firme” – ma ben potrebbe essere che a sporgere la denuncia sia una sola: quel che conta, infatti, è la potenzialità del rumore a disturbare una pluralità indeterminata di soggetti.
Inoltre, chi querela non deve temere una controquerela per calunnia se non ha la certezza dell’estensione dei rumori: infatti, solo la consapevolezza di incolpare qualcuno di un fatto non vero è fonte di autonoma responsabilità penale.
L’esempio dei mobili e dei tappeti.
Il caso esaminato dalla Cassazione ci dà la possibilità di fare un esempio.
Si pensi all’ipotesi di un condomino particolarmente maleducato che, con continui schiamazzi ed altri rumori (sbattendo sedie, trascinando mobili, battendo tappeti sulla ringhiera dei balconi, ecc.) disturbi il riposo e le occupazioni delle persone.
Ebbene, anche qualora tale circostanza dovesse risultare vera, se dovesse emergere, nel corso del processo, che il disturbo del riposo è stato unidirezionale, nel senso che a doverlo subire è stato solo il vicino del piano di sotto o anche, insieme a questi, altri proprietari confinanti con l’appartamento del condomino in questione (quello del piano di sopra, i dirimpettai, ecc.) non si avrebbe alcun reato.
Se, invece, il rumore viene percepito anche per la strada e negli appartamenti dei palazzi limitrofi (si pensi a uno stereo particolarmente alto, al rumore degli amplificatori di una band che suona in un garage), allora il reato è conclamato.
Secondo la Cassazione il reato in questione non si configura se il disturbo del riposo o delle occupazioni si riversa soltanto su una persona, a nulla rilevando l’elevata frequenza e/o l’intollerabilità dei rumori o degli schiamazzi prodotti.
Il soggetto passivo del reato in esame deve necessariamente essere individuato in una pluralità di soggetti.
Né potrebbe essere altrimenti atteso che il bene giuridico protetto dalla norma è la quiete pubblica e non la tranquillità di un singolo soggetto.
[1] Art. 659 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 49983/15 del 18.12.2015. "
Fonte laleggepertutti.it, qui:
http://www.laleggepertutti.it/107011_rumori-in-condominio-e-disturbo-alla-quiete-pubblica
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Avvocato penalista - Il reato di Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, Art. 659 cod. pen., si può commettere anche in condominio. |