Avvocato penalista - L’errore, ancorché colposo, del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, cadendo su un elemento normativo integrante la fattispecie, comporta l’esclusione della sua responsabilità penale.
____________________________________
"" L’uso di lavoratori senza permesso di soggiorno è punibile solo se c’è dolo
L’uso di lavoratori senza permesso di soggiorno è punibile solo se c’è dolo
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013
La Cassazione recentemente ha stabilito che “l’errore, ancorché colposo, del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, cadendo su elemento normativo integrante la fattispecie, comporta l’esclusione della responsabilità penale“.
Questo importante principio di diritto viene fuori dalla sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013 in cui gli ermellini hanno trattato il caso di un commerciante, condannato sia in primo che in secondo grado, per aver impiegato un extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno.
La Cassazione, seppur ricordando il testo normativo vigente al momento dei fatti (art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998) ha anche precisato che in base a quanto stabilito dal comma 12, novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 5, comma 1 ter, “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito..”
Secondo i supremi giudici “Il contratto di lavoro prende forma giuridica con l’incontro della volontà del datore di lavoro di assumere alle proprie dipendenze il lavoratore erogando il relativo compenso, con quella di quest’ultimo di prestare la propria opera retribuita e la regolarità dell’assunzione ai fini amministrativi, previdenziali ed assicurativi non ne inficia la regolarità sul piano civilistico. (…) nel caso in esame non può dubitarsi sulle circostanze di fatto che gli accertamenti ispettivi abbiano provato i requisiti oggettivi del reato e cioè che il cittadino indiano di cui alla contestazione fu trovato, insieme ad altri operai, intento al lavoro presso l’azienda dell’imputata e ciò dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rapporto medesimo.
“Inoltre, proseguono i giudici, la corte territoriale non ha correttamente considerato che “il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 5, comma 1 ter, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 – volendo reprimere più gravemente il reato e sostituendo la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno e dell’ammenda di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000, sempre per ogni lavoratore impiegato – ha trasformato la contravvenzione in delitto, di guisa che allo stato, ai sensi dell’art. 42 c.p., comma 2, il fatto è ora punito solamente se commesso con dolo, non essendo nulla di diverso espressamente preveduto dalla norma incriminatrice. “
Pertanto, il citato intervento normativo del 2008, ha reso irrilevante dal punto di vista penale la responsabilità colposa onde per cui anche le condotte pregresse di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno valevole a fini lavorativi, possono essere tuttora punite solo se dolose. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/lavoratori-senza-permesso-di-soggiorno-dolo/
____________________________________
____________________________________
"" L’uso di lavoratori senza permesso di soggiorno è punibile solo se c’è dolo
L’uso di lavoratori senza permesso di soggiorno è punibile solo se c’è dolo
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013
La Cassazione recentemente ha stabilito che “l’errore, ancorché colposo, del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello straniero impiegato, cadendo su elemento normativo integrante la fattispecie, comporta l’esclusione della responsabilità penale“.
Questo importante principio di diritto viene fuori dalla sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013 in cui gli ermellini hanno trattato il caso di un commerciante, condannato sia in primo che in secondo grado, per aver impiegato un extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno.
La Cassazione, seppur ricordando il testo normativo vigente al momento dei fatti (art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998) ha anche precisato che in base a quanto stabilito dal comma 12, novellato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 5, comma 1 ter, “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito..”
Secondo i supremi giudici “Il contratto di lavoro prende forma giuridica con l’incontro della volontà del datore di lavoro di assumere alle proprie dipendenze il lavoratore erogando il relativo compenso, con quella di quest’ultimo di prestare la propria opera retribuita e la regolarità dell’assunzione ai fini amministrativi, previdenziali ed assicurativi non ne inficia la regolarità sul piano civilistico. (…) nel caso in esame non può dubitarsi sulle circostanze di fatto che gli accertamenti ispettivi abbiano provato i requisiti oggettivi del reato e cioè che il cittadino indiano di cui alla contestazione fu trovato, insieme ad altri operai, intento al lavoro presso l’azienda dell’imputata e ciò dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rapporto medesimo.
“Inoltre, proseguono i giudici, la corte territoriale non ha correttamente considerato che “il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 5, comma 1 ter, convertito in L. 24 luglio 2008, n. 125 – volendo reprimere più gravemente il reato e sostituendo la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno e dell’ammenda di euro 5.000 per ogni lavoratore impiegato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000, sempre per ogni lavoratore impiegato – ha trasformato la contravvenzione in delitto, di guisa che allo stato, ai sensi dell’art. 42 c.p., comma 2, il fatto è ora punito solamente se commesso con dolo, non essendo nulla di diverso espressamente preveduto dalla norma incriminatrice. “
Pertanto, il citato intervento normativo del 2008, ha reso irrilevante dal punto di vista penale la responsabilità colposa onde per cui anche le condotte pregresse di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno valevole a fini lavorativi, possono essere tuttora punite solo se dolose. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/lavoratori-senza-permesso-di-soggiorno-dolo/
____________________________________
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________