Avvocato penalista - Integra il reato di violenza sessuale (o stupro), Art. 609 bis del Codice Penale, la condotta di chi prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, prima prestato, venga poi meno, quale che ne sia la ragione.
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"" Cassazione penale, se viene meno il consenso è stupro
Cassazione penale, se viene meno il consenso è stupro
Corte di Cassazione Penale Terza Sezione
La Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire un principio importante in materia di stupro definendo i limiti tra il lecito e l’illecito ovvero quando fermarsi se qualcuno ci ripensa.
Proprio così.
Secondo quanto ha stabilito la Cassazione, «integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento o della non condivisione della modalità di consumazione del rapporto».
Secondo i Supremi giudici infatti «il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità».
Il caso analizzato dalla Corte riguardava la vicenda di un 23enne di Novara che non solo aveva perseguitato la ex fidanzata ma l’aveva anche minacciata e costretta con violenza ad intrattenere con lui rapporti sessuali «estremamente violenti» imponendo alla ragazzina (all’epoca minorenne) delle pratiche sadiche minacciandola di diffondere le foto che la ritraevano mentre compiva atti sessuali.
In pratica, il caso di cui si è occupata la Cassazione racchiude un po’ di tutto, dalla minaccia allo stalking, dalle molestie alla violenza sessuale e chi più ne ha più ne metta.
La vicenda non poteva che concludersi con una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato che è stato condannato (a 3 anni e sei mesi) anche nella fase di merito sia dal Tribunale di Novara che dalla Corte d’Appello di Torino.
La difesa ha cercato in ogni modo di avvalorare la tesi che «trattandosi di un rapporto sadomaso, non si potrebbe ritenere che in ogni momento l’imputato avesse l’obbligo di verificare la persistenza del consenso».
In poche parole, la difesa ha tentato di riportare i fatti del processo dentro lo schema di un “normale rapporto sadomaso”, e quindi consenziente ma è stato tutto inutile.
La terza sezione penale non ha preso in considerazione questa tesi difensiva bocciando il ricorso dell’imputato e precisando che anche se la ragazza «pur avendo prestato il proprio consenso ad alcuni rapporti, ha manifestato un esplicito dissenso alla successive pratiche estreme poste in essere dall’imputato.
Di conseguenza la responsabilità dell’imputato è stata correttamente ritenuta sussistente».
A tal proposito meritano di essere ricordati alcuni precedenti della Cassazione casi che sul punto hanno creato non poca confusione:
Nel 2006 la Cassazione trattando un caso simile aveva stabilito che non è sempre configurabile come reato di violenza sessuale un rapporto iniziato con l’assenso di entrambi i partner, ma non interrotto su richiesta di uno degli amanti ma sempre sull’argomento, gli ermellini, anche per evitare che alcune situazioni restassero impunite, con la sentenza n. 36073/2011 e la n. 37916/2012 hanno avuto modo di fare chiarezza e di differenziare (e trattare) i rapporti (consenzienti e non) anche all’interno della coppia. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-penale-consenso-stupro/
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"" Cassazione penale, se viene meno il consenso è stupro
Cassazione penale, se viene meno il consenso è stupro
Corte di Cassazione Penale Terza Sezione
La Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire un principio importante in materia di stupro definendo i limiti tra il lecito e l’illecito ovvero quando fermarsi se qualcuno ci ripensa.
Proprio così.
Secondo quanto ha stabilito la Cassazione, «integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento o della non condivisione della modalità di consumazione del rapporto».
Secondo i Supremi giudici infatti «il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità».
Il caso analizzato dalla Corte riguardava la vicenda di un 23enne di Novara che non solo aveva perseguitato la ex fidanzata ma l’aveva anche minacciata e costretta con violenza ad intrattenere con lui rapporti sessuali «estremamente violenti» imponendo alla ragazzina (all’epoca minorenne) delle pratiche sadiche minacciandola di diffondere le foto che la ritraevano mentre compiva atti sessuali.
In pratica, il caso di cui si è occupata la Cassazione racchiude un po’ di tutto, dalla minaccia allo stalking, dalle molestie alla violenza sessuale e chi più ne ha più ne metta.
La vicenda non poteva che concludersi con una sentenza di condanna nei confronti dell’imputato che è stato condannato (a 3 anni e sei mesi) anche nella fase di merito sia dal Tribunale di Novara che dalla Corte d’Appello di Torino.
La difesa ha cercato in ogni modo di avvalorare la tesi che «trattandosi di un rapporto sadomaso, non si potrebbe ritenere che in ogni momento l’imputato avesse l’obbligo di verificare la persistenza del consenso».
In poche parole, la difesa ha tentato di riportare i fatti del processo dentro lo schema di un “normale rapporto sadomaso”, e quindi consenziente ma è stato tutto inutile.
La terza sezione penale non ha preso in considerazione questa tesi difensiva bocciando il ricorso dell’imputato e precisando che anche se la ragazza «pur avendo prestato il proprio consenso ad alcuni rapporti, ha manifestato un esplicito dissenso alla successive pratiche estreme poste in essere dall’imputato.
Di conseguenza la responsabilità dell’imputato è stata correttamente ritenuta sussistente».
A tal proposito meritano di essere ricordati alcuni precedenti della Cassazione casi che sul punto hanno creato non poca confusione:
Nel 2006 la Cassazione trattando un caso simile aveva stabilito che non è sempre configurabile come reato di violenza sessuale un rapporto iniziato con l’assenso di entrambi i partner, ma non interrotto su richiesta di uno degli amanti ma sempre sull’argomento, gli ermellini, anche per evitare che alcune situazioni restassero impunite, con la sentenza n. 36073/2011 e la n. 37916/2012 hanno avuto modo di fare chiarezza e di differenziare (e trattare) i rapporti (consenzienti e non) anche all’interno della coppia. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-penale-consenso-stupro/
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