http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Il medico reperibile, che rifiuta di recarsi in ospedale nei casi urgenti, è responsabile per mancato intervento in una situazione di emergenza e viola sia l’art. 328 del c. p., che l’art. 17 del C.C.N.L. dei dirigenti medici.

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sabato 25 aprile 2015

Avvocato penalista - Il medico reperibile, che rifiuta di recarsi in ospedale nei casi urgenti, è responsabile per mancato intervento in una situazione di emergenza e viola sia l’art. 328 del c. p., che l’art. 17 del C.C.N.L. dei dirigenti medici.

Avvocato penalista - Il medico reperibile, che rifiuta di recarsi in ospedale nei casi urgenti, è responsabile per mancato intervento in una situazione di emergenza e viola sia l’art. 328 del c. p., che l’art. 17 del C.C.N.L. dei dirigenti medici.
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Avvocato penalista - Il medico reperibile, che rifiuta di recarsi in ospedale nei casi urgenti, è responsabile per mancato intervento in una situazione di emergenza e viola sia l’art. 328 del c. p., che l’art. 17 del C.C.N.L. dei dirigenti medici.
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"" Cassazione, il medico reperibile deve sempre recarsi in ospedale per i casi urgenti

Cassazione, il medico reperibile deve sempre recarsi in ospedale per i casi urgenti

Corte di Cassazione Sesta Sezione Penale – Sentenza n. 12376/2013

I casi di malasanità sono sempre quelli più difficili da raccontare ed è facile comprendere il motivo.

Dal Tribunale di Perugia fino alla Corte di Cassazione per mettere fine ad una triste vicenda che, causa la negligenza medica, ha portato la morte di un minorenne.

I Supremi giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione hanno considerato una negligenza meritevole di condanna il comportamento del medico chirurgo che si rifiuta di intervenire in un caso di emergenza.

La sentenza n. 12376/2013 ha quindi permesso agli ermellini di poter chiarire alcuni aspetti relativi alla responsabilità medica per mancato intervento in una situazione di urgenza e la violazione dell’art. 328 c.p. e l’art. 17 del C.C.N.L. dei dirigenti medici.

Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia aveva condannato l’imputato, un dirigente medico di primo livello presso la struttura complessa di cardiochirurgia dell’ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia, anche incaricato del servizio di reperibilità esterna, perchè dopo numerosi solleciti telefonici, si era rifiutato di intervenire non reputandolo necessario.

La sentenza di condanna veniva confermata dalla corte d’appello di Perugia e, pertanto, al mendico non restava che ricorrere alla Corte di Cassazione dove ha cercato di rappresentare ai giudici che il mancato intervento trovava giustificazione nel fatto che aveva lasciato un collega ad occuparsi del caso.

Il collega però non era specializzato in cardiochirurgia come l’imputato e, l’intervento che è stato effettuato sul paziente, richiedeva la sua competenza specialistica.

La Cassazione ha precisato che la “Corte territoriale avrebbe dovuto accordare nella specie all’imputato il margine discrezionale di natura tecnica in ordine alla necessità ed urgenza del suo intervento, in conformità all’orientamento della Corte di legittimità che lo esclude solo se esso esuli dal criterio di ragionevolezza tecnica ricavabile dal contesto e dal protocolli medici.

In realtà, conclude sul punto il ricorrente, la Corte territoriale nega al sanitario il riconoscimento della discrezionalità tecnica legando l’obbligo non alla effettività della situazione ma a fattori esterni.”

Gli ermellini continuano affermando che “secondo il ricorrente le norme di legge invocate, invece, nulla dicono al riguardo dell’obbligo del sanitario rimandando alla disciplina interna dell’Ente.”

Al punto che “la Corte territoriale ha ritenuto integrata la condotta materiale del delitto contestato ritenendo infondata la versione difensiva secondo la quale l’omesso intervento dell’imputato in ospedale fosse giustificato da una precisa scelta clinica, dovuta all’inutilità di procedere sul minore che non si sarebbe salvato.“

La Corte ha quindi concluso confermando la sentenza di condanna inflitta al medico precisando che “è orientamento di legittimità consolidato quello secondo il quale il servizio di pronta disponibilità previsto dal d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere ed in tal senso è integrativo e non sostitutivo del turno cosiddetto di guardia.

Ne consegue che esso presuppone, da un lato, la concreta e permanente reperibilità del sanitario e, dall’altro, l’immediato intervento del medico presso il reparto entro i tempi tecnici concordati e prefissati, una volta che dalla Sede ospedaliera ne sia stata comunque sollecitata la presenza.“

Condivisibile quanto hanno deciso i giudici della Cassazione.

Certo, questa sentenza non riporterà in vita il giovane ragazzo nè potrà mai consolare i familiari per la perdita subita però potrà ridare orgoglio alla medicina italiana, che non vedrà questa decisione come una sconfitta anzi, sarà il mezzo per differenziare i camici bianchi, mettendo da un lato chi abbandona il paziente per fare altro e chi invece lavora seriamente e onestamente, sacrificando famiglia e tempo libero e, soprattutto, senza guardare l’orologio mentre sta visitando un paziente.

La medicina in Italia non è il massimo.

Passiamo dall’eccellenza al degrado sia riguardo alle strutture che riguardo ai medici.

Purtroppo, spesso il degrado e l’incompetenza la scopriamo solo con le sentenze. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-reperibilita-medico/
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Avvocato penalista - Il medico reperibile, che rifiuta di recarsi in ospedale nei casi urgenti, è responsabile per mancato intervento in una situazione di emergenza e viola sia l’art. 328 del c. p., che l’art. 17 del C.C.N.L. dei dirigenti medici.
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