Avvocato penalista - Nel processo penale, l’onere probatorio su domanda civile incombe su chi chieda un risarcimento da illecito aquiliano; per cui, deve provare, ex art. 2043 c.c., il danno ingiusto e il suo autore.
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"" Spetta a chi chiede il risarcimento dimostrare il danno ingiusto
Spetta a chi chiede il risarcimento dimostrare il danno ingiusto
Corte di Cassazione Sentenza n. 4789/2013
Gli incidenti stradali sono sempre una seccatura.
Raramente si viene risarciti nei termini previsti dalla legge e, nella maggior parte dei casi, il risarcimento avviene dopo aver esercitato l’azione giudiziaria con la sentenza del giudice.
Sull’argomento segnaliamo una interessante sentenza della Corte di cassazione che ha trattato una caso molto curioso che riguardava un incidente stradale tra due vetture, una delle quali era condotta da un uomo facilmente irritabile.
Chiaramente stiamo parlando di un sinistro e quindi rientriamo nell’ambito del risarcimento del danno subito in conseguenza di un incidente stradale solo che, in alcuni casi, non è facile individuare il colpevole.
Di solito si parte dal concorso di colpa, principio base su questa materia, per poi giungere eventualmente ad un addebito esclusivo della causazione dell’incidente ma una cosa è dirlo altro è applicare (tra conducenti) questo principio senza che gli animi si scaldino troppo.
Nel caso di specie, ciò che rende questa vicenda curiosa sta nel fatto che il conducente di uno dei due veicoli coinvolti è sceso dalla macchina ed ha iniziato a prendere a calci l’altra vettura.
Una classica scena di film d’altri tempi era quella in cui uno dei conducenti scendeva dall’alto col crick in mano e tutto finivacon un semplice sguardo ma in questo caso la situazione è stata molto diversa.
Infatti, se un conducente ha presentato la domanda di risarcimento del danno l’altro ha invece sporto querela per danneggiamento.
Inevitabilmente tutto si trasferisce dentro le aule del Tribunale dove l’imputato veniva assolto “perchè il fatto non sussiste”.
In appello, ai soli fini civilistici, la sentenza è stata rifomata dai giudici territoriali condannando l’imputato al risarcimento del danno.
Ecco dunque che il caso giunge al Palazzaccio dove la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’imputato sulla base del fatto che i giudici di secondo grado si sono limitati a fondare la riforma della precedente decisione, «sull’asserita insussistenza di una prova evidente dell’assoluta estraneità» dell’imputato ai fatti, ribaltando così l’onere probatorio.
La Corte, nella sentenza n. 4789/2013, ha spiegato che nel processo penale, l’onere probatorio su domanda civile corrisponde alla sede processuale, che peraltro è uguale ai criteri civilistici, secondo cui incombe «su chi chieda un risarcimento da illecito aquiliano dimostrare ex art. 2043 c.c. il danno ingiusto e il suo autore».
In poche parole, in sede d’appello dovevano delinearsi le linee del ragionamento innovativo preso in considerazione dai giudici, il percorso logico che ha portato a quella determinata decisione ma, nel caso in oggetto, di questo ragionamento non vi è traccia.
Al di là di tutte le altre valutazioni effettuate dagli ermellini sulle precedenti decisioni, i giudici concludono annullando la sentenza e rinviando tutto affinchè si proceda con un nuovo giudizio ribadendo, nelle motivazioni, che spetta a chi chiede il risarcimento dimostrare il danno ingiusto.
Secondo gli ermellini, anche con riferimento alle dichiarazioni del querelante (considerate inattendibili già dal Tribunale, sia per la data successiva al momento in cui è stata avviata la procedura di risarcimento dall’altra parte, sia per il fatto che prima si contestava una ammaccatura mentre successivamente un graffio e, comunque, tutto non coincideva con quanto riportavano le fotografie allegate) la corte d’appello si è limitata, «a meglio circostanziarle, senza però motivare il maggior credito attribuito alla prospettazione accusatoria rispetto alle contrarie dichiarazioni» del querelato e della moglie. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/risarcimento-danno-ingiusto-incidente-stradale/
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"" Spetta a chi chiede il risarcimento dimostrare il danno ingiusto
Spetta a chi chiede il risarcimento dimostrare il danno ingiusto
Corte di Cassazione Sentenza n. 4789/2013
Gli incidenti stradali sono sempre una seccatura.
Raramente si viene risarciti nei termini previsti dalla legge e, nella maggior parte dei casi, il risarcimento avviene dopo aver esercitato l’azione giudiziaria con la sentenza del giudice.
Sull’argomento segnaliamo una interessante sentenza della Corte di cassazione che ha trattato una caso molto curioso che riguardava un incidente stradale tra due vetture, una delle quali era condotta da un uomo facilmente irritabile.
Chiaramente stiamo parlando di un sinistro e quindi rientriamo nell’ambito del risarcimento del danno subito in conseguenza di un incidente stradale solo che, in alcuni casi, non è facile individuare il colpevole.
Di solito si parte dal concorso di colpa, principio base su questa materia, per poi giungere eventualmente ad un addebito esclusivo della causazione dell’incidente ma una cosa è dirlo altro è applicare (tra conducenti) questo principio senza che gli animi si scaldino troppo.
Nel caso di specie, ciò che rende questa vicenda curiosa sta nel fatto che il conducente di uno dei due veicoli coinvolti è sceso dalla macchina ed ha iniziato a prendere a calci l’altra vettura.
Una classica scena di film d’altri tempi era quella in cui uno dei conducenti scendeva dall’alto col crick in mano e tutto finivacon un semplice sguardo ma in questo caso la situazione è stata molto diversa.
Infatti, se un conducente ha presentato la domanda di risarcimento del danno l’altro ha invece sporto querela per danneggiamento.
Inevitabilmente tutto si trasferisce dentro le aule del Tribunale dove l’imputato veniva assolto “perchè il fatto non sussiste”.
In appello, ai soli fini civilistici, la sentenza è stata rifomata dai giudici territoriali condannando l’imputato al risarcimento del danno.
Ecco dunque che il caso giunge al Palazzaccio dove la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’imputato sulla base del fatto che i giudici di secondo grado si sono limitati a fondare la riforma della precedente decisione, «sull’asserita insussistenza di una prova evidente dell’assoluta estraneità» dell’imputato ai fatti, ribaltando così l’onere probatorio.
La Corte, nella sentenza n. 4789/2013, ha spiegato che nel processo penale, l’onere probatorio su domanda civile corrisponde alla sede processuale, che peraltro è uguale ai criteri civilistici, secondo cui incombe «su chi chieda un risarcimento da illecito aquiliano dimostrare ex art. 2043 c.c. il danno ingiusto e il suo autore».
In poche parole, in sede d’appello dovevano delinearsi le linee del ragionamento innovativo preso in considerazione dai giudici, il percorso logico che ha portato a quella determinata decisione ma, nel caso in oggetto, di questo ragionamento non vi è traccia.
Al di là di tutte le altre valutazioni effettuate dagli ermellini sulle precedenti decisioni, i giudici concludono annullando la sentenza e rinviando tutto affinchè si proceda con un nuovo giudizio ribadendo, nelle motivazioni, che spetta a chi chiede il risarcimento dimostrare il danno ingiusto.
Secondo gli ermellini, anche con riferimento alle dichiarazioni del querelante (considerate inattendibili già dal Tribunale, sia per la data successiva al momento in cui è stata avviata la procedura di risarcimento dall’altra parte, sia per il fatto che prima si contestava una ammaccatura mentre successivamente un graffio e, comunque, tutto non coincideva con quanto riportavano le fotografie allegate) la corte d’appello si è limitata, «a meglio circostanziarle, senza però motivare il maggior credito attribuito alla prospettazione accusatoria rispetto alle contrarie dichiarazioni» del querelato e della moglie. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/risarcimento-danno-ingiusto-incidente-stradale/
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