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sabato 18 aprile 2015

Avvocato penalista - Ricorre l'esimente della reciprocità delle offese, se si chiude la porta in faccia al vicino, che ritiene, a torto, di avere ragione.

Avvocato penalista - Ricorre l'esimente della reciprocità delle offese, se si chiude la porta in faccia al vicino, che ritiene, a torto, di avere ragione.
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Avvocato penalista - Ricorre l'esimente della reciprocità delle offese, se si chiude la porta in faccia al vicino, che ritiene, a torto, di avere ragione.
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"" Cassazione, C’è reciprocità di offese se si chiude la porta in faccia al vicino
 
Cassazione, C’è reciprocità di offese se si chiude la porta in faccia al vicino
 
Corte di Cassazione Penale – Sentenza n. 4691/2013
 
In materia di condominio la Cassazione ci ha regalato sentenze davvero uniche e questo perchè, come sempre, la realtà supera di molto l’immaginazione soprattutto tra persone che vivono sotto lo stesso tetto o dentro lo stesso condominio.
 
Viver insieme ad altra gente non è per niente facile eppure per l’uomo, da sempre definito come un “animale sociale”, le cose dovrebbero essere al contrario.
 
Se le situazioni più strane si verificano sempre in famiglia o tra vicini di casa, quindi tra le persone che si conoscono e frequentano meglio, forse il vero problema dell’uomo è quello di socializzare troppo?
 
Nella vicenda oggetto della sentenza esaminata dalla Cassazione parliamo di porte chiuse in faccia e di insulti reciproci ovviamente tra condomini.
 
A scatenare la lite tra vicivi è stato il parcheggio.
 
Una macchina parcheggiata in maniera poco ordinata ha dato vita a una vera e propria “guerra” tra condomini.
 
Una banale discussione ha acceso tanto gli animi dei partecipanti al punto di trasferire tutta la vicenda dapprima dentro le aule dei Tribunali e infine dentro il Palazzaccio, dove i giudici hanno definitivamente chiuso la questione.
 
Sono volate parole grosse durante la lite ma l’uomo accusato di aver ingiuriato la propria vicina è stato assolto perchè la sua è stata una reazione all’offesa costituita dall’essersi visto sbattere la porta in faccia dalla donna che, così facendo ha rifiutato il dialogo.
 
La Cassazione, con la sentenza n. 4691/2013, ha stabilito che questo comportamento di rifiuto costituisce una vera e propria offesa.
 
L’imputato si era recato presso l’abitazione della donna «per chiedere di spostare un’autovettura mal parcheggiata che impediva il transito in prossimità del garage» ma invece di risolvere tutto in maniera educata, nasceva un diverbio con i vicini che lo accusavano di aver rivolto «minacce gravi» e «ingiurie non giustificate» nei confronti della donna.
 
Secondo i giudici territoriali però non vi è prova delle minacce e le ingiurie sono da considerare come una reazione all’atteggiamento offensivo tenuto proprio dalla vicina.
 
Anche Piazza Cavour però è dello stesso parere poichè i modi inurbani della vicina e dell’uomo si annullano reciprocamente anche perchè «sono state proferite da soggetto, portatore di una giusta richiesta (di spostare l’auto che gli impediva l’accesso al garage), cui due volte era stata chiusa la porta in faccia».
 
Questo comportamento deve essere considerato al pari di un’ «offesa (non verbale)», cui è seguita la reazione dell’uomo pertanto, vista la reciprocità delle offese, anche la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione dell’uomo dal reato di ingiuria. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
 
Avvocato penalista - Ricorre l'esimente della reciprocità delle offese, se si chiude la porta in faccia al vicino, che ritiene, a torto, di avere ragione.
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