Avvocato penalista - Impone il collocamento in una comunità il contegno del minore, anche se incensurato, quando denota l'elevata capacità criminale e il concreto pericolo di reiterazione di analoghi o diversi reati.
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"" Collocamento presso la comunità se il ragazzo “vivace” può reiterare gravi reati
Collocamento presso la comunità se il ragazzo “vivace” può reiterare gravi reati
Corte di Cassazione – Sentenza n. 5686/2013
Il caso trattato dalla Suprema Corte riguardava un ragazzo che aveva commesso violenze e minacce nei confronti di un suo coetaneo e che, già nella fase di merito, era stato definito più che vivace ravvisando il serio pericolo della reiterazione della condotta.
Questa decisione era stata presa dai giudici sulla base della pessima condotta del ragazzo, quindi hanno basato la propria decisione prendendo in considerazione il curriculum scolastico del minore, indagato per gravi atti di violenza.
Il ragazzo aveva infatti picchiato un suo coetaneo ma gli aveva anche sottratto il cellulare e lo aveva costretto a bere un liquido contenente delle sostanze stupefacenti.
A parere dei giudici questi sono atti gravissimi e questa aggressività potrebbe concretizzarsi nuovamente e per questo il ragazzo è stato collocato presso una comunità.
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 5686/2013 che ha respinto la richiesta di riesame dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa nei confronti del minore.
Secondo gli ermellini, la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo in alcuni specifici casi: nel caso in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, e rendere incomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito; ovvero quando risulta essere priva dei necessari passaggi logici compromettendo le ragioni che giustificano l’applicazione della misura.
Secondo Piazza Cavour il fatto di essere incensurato non dimostra nulla riguardo alla possibile pericolosità dell’indagato e, nel caso di specie, una misura meno afflittiva non sarebbe idonea a impedire la commissione di fatti analoghi. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/collocamento-comunit-ragazzo-vivace/
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"" Collocamento presso la comunità se il ragazzo “vivace” può reiterare gravi reati
Collocamento presso la comunità se il ragazzo “vivace” può reiterare gravi reati
Corte di Cassazione – Sentenza n. 5686/2013
Il caso trattato dalla Suprema Corte riguardava un ragazzo che aveva commesso violenze e minacce nei confronti di un suo coetaneo e che, già nella fase di merito, era stato definito più che vivace ravvisando il serio pericolo della reiterazione della condotta.
Questa decisione era stata presa dai giudici sulla base della pessima condotta del ragazzo, quindi hanno basato la propria decisione prendendo in considerazione il curriculum scolastico del minore, indagato per gravi atti di violenza.
Il ragazzo aveva infatti picchiato un suo coetaneo ma gli aveva anche sottratto il cellulare e lo aveva costretto a bere un liquido contenente delle sostanze stupefacenti.
A parere dei giudici questi sono atti gravissimi e questa aggressività potrebbe concretizzarsi nuovamente e per questo il ragazzo è stato collocato presso una comunità.
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 5686/2013 che ha respinto la richiesta di riesame dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa nei confronti del minore.
Secondo gli ermellini, la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile solo in alcuni specifici casi: nel caso in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, e rendere incomprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito; ovvero quando risulta essere priva dei necessari passaggi logici compromettendo le ragioni che giustificano l’applicazione della misura.
Secondo Piazza Cavour il fatto di essere incensurato non dimostra nulla riguardo alla possibile pericolosità dell’indagato e, nel caso di specie, una misura meno afflittiva non sarebbe idonea a impedire la commissione di fatti analoghi. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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