Avvocato penalista - Non può essere sospesa la patente al ciclista ubriaco, poiché per andare in bicicletta non occorre alcuna patente di guida.
Ma serve solo un po' di buon senso per restarsene a casa, quando si è alzato il gomito più del solito...
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Ma serve solo un po' di buon senso per restarsene a casa, quando si è alzato il gomito più del solito...
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Avvocato penalista - Non può essere sospesa la patente al ciclista ubriaco, poiché per andare in bicicletta non occorre alcuna patente di guida. |
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"" Niente sospensione della patente per il ciclista ubriaco
Niente sospensione della patente per il ciclista ubriaco
Corte di Cassazione Penale Quarta Sezione – Sentenza n. 19413 del 6 maggio 2013
La Corte di Cassazione recentemente ha stabilito che guidare una bicicletta con un tasso alcolemico elevato non comporta la sospensione della patente di guida.
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 19413 del 6 maggio 2013 con cui gli ermellini hanno accolto il ricorso presentato da un ciclista intento a guidare il proprio mezzo a due ruote nonostante fosse ubriaco.
Secondo i giudici di legittimità, questa sanzione può applicarsi soltanto nei casi in cui si stia utilizzando un veicolo per cui è necessario avere una patente e non quindi una bicicletta.
Pertanto, la sospensione della patente può essere disposta nei confronti del conducente ubriaco soltanto nei casi in cui quest’ultimo sia titolare di una patente di guida e stia conducendo un mezzo per cui è richiesto il possesso di un titolo ovvero la patente di guida.
Art. 219 Codice della Strada Revoca della patente di guida
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti
Niente sospensione della patente per il ciclista ubriaco
Corte di Cassazione Penale Quarta Sezione – Sentenza n. 19413 del 6 maggio 2013
La Corte di Cassazione recentemente ha stabilito che guidare una bicicletta con un tasso alcolemico elevato non comporta la sospensione della patente di guida.
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 19413 del 6 maggio 2013 con cui gli ermellini hanno accolto il ricorso presentato da un ciclista intento a guidare il proprio mezzo a due ruote nonostante fosse ubriaco.
Secondo i giudici di legittimità, questa sanzione può applicarsi soltanto nei casi in cui si stia utilizzando un veicolo per cui è necessario avere una patente e non quindi una bicicletta.
Pertanto, la sospensione della patente può essere disposta nei confronti del conducente ubriaco soltanto nei casi in cui quest’ultimo sia titolare di una patente di guida e stia conducendo un mezzo per cui è richiesto il possesso di un titolo ovvero la patente di guida.
Art. 219 Codice della Strada Revoca della patente di guida
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti
dall’articolo 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria nonché‚ nei casi previsti dall’art. 120, comma 1.
2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione.
Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/ciclista-ubriaco-cassazione-patente/
2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione.
Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
3-bis. L’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/ciclista-ubriaco-cassazione-patente/
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