Avvocato penalista - Integra il delitto di Frode nell'esercizio del commercio, Art. 515 del Codice Penale, porre in vendita prodotti recanti etichette che non indicano le loro vere origini.
Il testo vigente dell'Art. 515 del Codice Penale, intitolato alla Frode nell'esercizio del commercio, prevede e stabilisce che:
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
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"" Si configura il reato di frode in commercio se l’etichetta non riporta le vere origini del prodotto
Si configura il reato di frode in commercio se l’etichetta non riporta le vere origini del prodotto
La Suprema Corte di Cassazione, lo scorso 3 maggio, ha depositato una interessante sentenza che riguarda la configurabilità del reato di cui all’articolo 515 del codice penale ovvero la frode nell’esercizio del commercio, nel caso in cui vi sia l’etichetta di un prodotto con delle informazioni ingannevoli riguardo alla provenienza dello stesso.
Secondo quanto disposto dal codice:
Articolo 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio.
Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.
Secondo gli ermellini il reato si configura anche quando si applica un’etichetta che riporta delle indicazioni ingannevoli sulla provenienza di alcuni prodotti infatti, nel caso di specie, alcuni prodotti di un supermercato (pistacchi sgusciati che sono stati sequestrati) era stata apposta un’etichetta in cui venivano definiti come se fossero delle “specialità siciliane” mentre vi era un’altra, poco visibile scritta, in cui si riportava “Pistacchi sgusc. Medit.” portando il consumatore verso un possibile equivoco circa la loro provenienza.
Nel corso del processo è emerso che le origini siciliane riguardavano quelle della stessa azienda che produce anche altri prodotti di frutta secca non siciliana.
Per chiarezza deve precisarsi che esistono prodotti per cui non è necessario riportare sull’etichetta la provenienza ed altri che necessitano di diciture specifiche proprio perché protetti.
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi rigettato il ricorso sulla base del fatto che una diversa dicitura circa l’effettiva origine del prodotto nell’etichetta comporta il reato di cui all’articolo 515 c.p. poiché in tal modo si indica all’acquirente un prodotto di origine diversa da quella dichiarata. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/frode-in-commercio-cassazione-origini-prodotto/
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Il testo vigente dell'Art. 515 del Codice Penale, intitolato alla Frode nell'esercizio del commercio, prevede e stabilisce che:
Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
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"" Si configura il reato di frode in commercio se l’etichetta non riporta le vere origini del prodotto
Si configura il reato di frode in commercio se l’etichetta non riporta le vere origini del prodotto
La Suprema Corte di Cassazione, lo scorso 3 maggio, ha depositato una interessante sentenza che riguarda la configurabilità del reato di cui all’articolo 515 del codice penale ovvero la frode nell’esercizio del commercio, nel caso in cui vi sia l’etichetta di un prodotto con delle informazioni ingannevoli riguardo alla provenienza dello stesso.
Secondo quanto disposto dal codice:
Articolo 515 c.p. Frode nell’esercizio del commercio.
Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.
Secondo gli ermellini il reato si configura anche quando si applica un’etichetta che riporta delle indicazioni ingannevoli sulla provenienza di alcuni prodotti infatti, nel caso di specie, alcuni prodotti di un supermercato (pistacchi sgusciati che sono stati sequestrati) era stata apposta un’etichetta in cui venivano definiti come se fossero delle “specialità siciliane” mentre vi era un’altra, poco visibile scritta, in cui si riportava “Pistacchi sgusc. Medit.” portando il consumatore verso un possibile equivoco circa la loro provenienza.
Nel corso del processo è emerso che le origini siciliane riguardavano quelle della stessa azienda che produce anche altri prodotti di frutta secca non siciliana.
Per chiarezza deve precisarsi che esistono prodotti per cui non è necessario riportare sull’etichetta la provenienza ed altri che necessitano di diciture specifiche proprio perché protetti.
I Giudici di Piazza Cavour hanno quindi rigettato il ricorso sulla base del fatto che una diversa dicitura circa l’effettiva origine del prodotto nell’etichetta comporta il reato di cui all’articolo 515 c.p. poiché in tal modo si indica all’acquirente un prodotto di origine diversa da quella dichiarata. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/frode-in-commercio-cassazione-origini-prodotto/
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